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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania n. 16 del 2011 in materia di sospensione dei consiglieri regionali rinviati a giudizio per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La questione era già stata definita dalla sentenza n. 118 del 2013, che aveva dichiarato illegittima la medesima norma.
Di cosa si tratta
La legge regionale della Campania prevedeva la sospensione dei consiglieri regionali rinviati a giudizio per associazione di tipo mafioso. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale previsione, ma nel frattempo la Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 118 del 2013, che aveva dichiarato incostituzionale la medesima norma impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 della legge della Regione Campania 28 ottobre 2011, n. 16 (sospensione consiglieri regionali rinviati a giudizio per reati gravi). Parametri: artt. 2, 3 comma 1, 51 comma 1 e 117 comma 2 lett. h) della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto. La sentenza n. 118 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma impugnata: non vi era più alcun oggetto su cui la Corte potesse pronunciarsi.
Il principio
Quando una norma impugnata in via incidentale è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte, la questione sollevata in un altro giudizio deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. La norma non esiste più nell’ordinamento e non vi è nulla su cui pronunciarsi.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 416-bis c.p.?
L’art. 416-bis del codice penale punisce il reato di associazione di tipo mafioso, che si realizza quando tre o più persone fanno parte di un’associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo per commettere delitti o controllare attività economiche.
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 118/2013 della Corte Costituzionale?
La sentenza n. 118 del 2013 aveva dichiarato illegittima la legge regionale campana nella parte in cui prevedeva la sospensione automatica dei consiglieri regionali rinviati a giudizio per reati gravi. La materia della «incandidabilità» e della sospensione dalla carica è riservata alla legislazione statale (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.).
Perché la questione è diventata inammissibile?
Perché la norma su cui era incentrata non esiste più: era già stata eliminata dall’ordinamento dalla sentenza n. 118/2013. Non vi era quindi più alcuna norma su cui la Corte potesse pronunciarsi, e dichiarare l’incostituzionalità di qualcosa che già non c’è sarebbe privo di senso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accesso alle cariche elettive
- Art. 117 della Costituzione — riserva di legislazione statale in materia di ordine pubblico
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