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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania n. 16 del 2011 in materia di sospensione dei consiglieri regionali rinviati a giudizio per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La questione era già stata definita dalla sentenza n. 118 del 2013, che aveva dichiarato illegittima la medesima norma.

Di cosa si tratta

La legge regionale della Campania prevedeva la sospensione dei consiglieri regionali rinviati a giudizio per associazione di tipo mafioso. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale previsione, ma nel frattempo la Corte aveva già pronunciato la sentenza n. 118 del 2013, che aveva dichiarato incostituzionale la medesima norma impugnata.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1 della legge della Regione Campania 28 ottobre 2011, n. 16 (sospensione consiglieri regionali rinviati a giudizio per reati gravi). Parametri: artt. 2, 3 comma 1, 51 comma 1 e 117 comma 2 lett. h) della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto. La sentenza n. 118 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma impugnata: non vi era più alcun oggetto su cui la Corte potesse pronunciarsi.

Il principio

Quando una norma impugnata in via incidentale è già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza della Corte, la questione sollevata in un altro giudizio deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. La norma non esiste più nell’ordinamento e non vi è nulla su cui pronunciarsi.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 416-bis c.p.?

L’art. 416-bis del codice penale punisce il reato di associazione di tipo mafioso, che si realizza quando tre o più persone fanno parte di un’associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo per commettere delitti o controllare attività economiche.

Cosa aveva stabilito la sentenza n. 118/2013 della Corte Costituzionale?

La sentenza n. 118 del 2013 aveva dichiarato illegittima la legge regionale campana nella parte in cui prevedeva la sospensione automatica dei consiglieri regionali rinviati a giudizio per reati gravi. La materia della «incandidabilità» e della sospensione dalla carica è riservata alla legislazione statale (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.).

Perché la questione è diventata inammissibile?

Perché la norma su cui era incentrata non esiste più: era già stata eliminata dall’ordinamento dalla sentenza n. 118/2013. Non vi era quindi più alcuna norma su cui la Corte potesse pronunciarsi, e dichiarare l’incostituzionalità di qualcosa che già non c’è sarebbe privo di senso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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