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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2012, nella parte in cui subordinava l’assegno di cura per non autosufficienti al requisito della residenza triennale e, per i cittadini extracomunitari, al possesso della carta di soggiorno. Le prestazioni assistenziali devono essere collegate allo stato di bisogno, non alla durata della residenza.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva introdotto, per l’accesso all’assegno di cura riservato a persone non autosufficienti, il requisito di tre anni di residenza continuativa nel territorio provinciale e — per i cittadini di Paesi terzi — la titolarità della carta di soggiorno. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte Costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2012, n. 15. Parametri: artt. 3, 10, 117, commi 1 e 4, della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in entrambe le parti censurate: sia il requisito della residenza triennale, sia il requisito della carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari contrastano con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 10 Cost.).

Il principio

Le condizioni di accesso alle prestazioni assistenziali devono essere correlate allo stato di bisogno della persona e alla sua condizione di non autosufficienza. Subordinarle alla durata della residenza o al tipo di permesso di soggiorno introduce una discriminazione irragionevole, incompatibile con la Costituzione.

Domande e risposte

Perché il requisito di residenza triennale è incostituzionale?

Perché introduce una discriminazione basata non sulla condizione di bisogno ma sul tempo trascorso sul territorio, in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. La prestazione assistenziale deve rispondere a un bisogno attuale, non premiare la durata della permanenza.

Perché è illegittimo richiedere la carta di soggiorno?

La carta di soggiorno è un titolo di soggiorno di lungo periodo e richiederla come condizione di accesso a una prestazione assistenziale discrimina i cittadini extracomunitari che risiedono regolarmente ma non hanno ancora maturato quel titolo, in violazione degli obblighi internazionali recepiti dall’art. 10 Cost.

La Provincia autonoma può comunque disciplinare le proprie prestazioni assistenziali?

Sì, la Provincia autonoma ha competenza in materia di assistenza e beneficenza (art. 117, comma 4, Cost.), ma deve farlo nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali. Può modulare i requisiti, ma non introdurre discriminazioni irragionevoli collegate alla nazionalità o alla durata della residenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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