Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, che aveva reintrodotto l’ergastolo come pena applicabile nel giudizio abbreviato in caso di omicidio aggravato. La norma violava il principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior) sancito dall’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea nel caso Scoppola c. Italia.

Di cosa si tratta

Nel 2000 il legislatore aveva introdotto con la legge n. 479 del 1999 un regime speciale per il giudizio abbreviato: chi sceglieva tale rito otteneva la sostituzione dell’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione. Pochi giorni dopo, il d.l. n. 341 del 2000 aveva reintrodotto l’ergastolo anche nel rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo «con isolamento diurno». La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato l’Italia nel caso Scoppola (Grande Camera, 17 settembre 2009) ritenendo che tale retroattività in malam partem violasse l’art. 7 CEDU.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha impugnato gli artt. 7, comma 1, e 8 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Il rimettente chiedeva di estendere i benefici della sentenza Scoppola a tutti i condannati all’ergastolo in giudizio abbreviato che si trovassero in analoga situazione, anche senza aver presentato ricorso alla Corte EDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8 del medesimo decreto e la questione sull’art. 7 riferita all’art. 3 Cost. La Corte ha affermato che la violazione dell’art. 7 CEDU, accertata dalla Grande Camera nel caso Scoppola, impone l’eliminazione della norma interna incompatibile.

Il principio

Il principio di retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior), garantito dall’art. 7 CEDU e integrato nel parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., impone che la norma che reintroduce retroattivamente l’ergastolo per fatti già commessi in vigenza di una legge più favorevole sia dichiarata incostituzionale. Il giudicato penale non è di ostacolo alla revisione della pena imposta in violazione di tale principio.

Domande e risposte

Cosa stabiliva la sentenza Scoppola della Corte EDU?

La sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia) ha affermato che l’art. 7 CEDU, oltre a vietare la retroattività della legge penale più sfavorevole, garantisce anche la retroattività della legge più favorevole (lex mitior). L’Italia aveva violato tale principio applicando retroattivamente il d.l. n. 341 del 2000 al caso Scoppola.

A chi si applica la sentenza della Corte costituzionale?

La dichiarazione di illegittimità si applica a tutti i procedimenti in corso in cui sia ancora possibile rideterminare la pena, nonché — in virtù dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953 — ai giudicati formatisi sull’applicazione della norma incostituzionale, attraverso il giudice dell’esecuzione.

Qual è la conseguenza pratica per chi era stato condannato all’ergastolo in rito abbreviato?

Il giudice dell’esecuzione può procedere alla rideterminazione della pena, sostituendo l’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione, come previsto dalla legge n. 479 del 1999 che era in vigore al momento della scelta del rito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.