Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 23 del 2012, relativa al collaudo statico nelle zone sismiche, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della stessa amministrazione statale, dopo che la Regione aveva abrogato la disposizione censurata.

Di cosa si tratta

La legge regionale Valle d’Aosta n. 23 del 2012 prevedeva che il deposito del certificato di collaudo statico tenesse luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni (ex art. 62 d.P.R. n. 380 del 2001). Lo Stato aveva impugnato la norma ritenendo che essa violasse la competenza statale in materia di protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) e il principio fondamentale sull’obbligo di certificazione regionale per le costruzioni in cemento armato nelle zone sismiche.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 12, comma 5, della legge della Regione Valle d’Aosta 31 luglio 2012, n. 23, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione del principio fondamentale fissato dall’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia) sulla certificazione di rispondenza degli edifici alle norme antisismiche.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Con legge regionale n. 6 del 2013, la Regione Valle d’Aosta aveva abrogato la disposizione impugnata. La parte ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita in giudizio. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia senza costituzione della controparte determina l’estinzione del giudizio.

Il principio

Quando la norma regionale impugnata in via principale è abrogata prima della decisione della Corte e lo Stato rinuncia al ricorso, il giudizio si estingue. L’estinzione preclude qualsiasi pronuncia nel merito, inclusa quella sulla legittimità della norma abrogata. L’interesse a una pronuncia può residuare solo se la norma abrogata ha avuto applicazione o se gli effetti persistono.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia sismica?

Richiede che per gli edifici costruiti in cemento armato in zone sismiche sia rilasciato dall’ufficio tecnico della Regione un certificato attestante la rispondenza dell’opera alle norme tecniche di costruzione. Si tratta di un adempimento distinto dal collaudo statico e rivolto specificamente alla sicurezza antisismica.

Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

Perché la Regione Valle d’Aosta aveva già abrogato la disposizione impugnata con la legge n. 6 del 2013, eliminando il contrasto con la normativa statale. Venuto meno l’oggetto del contendere, lo Stato ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio.

L’estinzione implica che la norma regionale fosse legittima?

No. La pronuncia di estinzione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma abrogata. Significa soltanto che il giudizio non può più procedere per mancanza di interesse processuale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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