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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 9 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 117 Cost., in relazione alla legge regionale dell’Umbria che consentiva la proroga delle autorizzazioni all’attività estrattiva senza sottoporre i progetti a nuova valutazione d’impatto ambientale (VIA). La Corte ha ritenuto che le norme regionali, correttamente interpretate, non eludano l’obbligo di VIA imposto dalla normativa statale e comunitaria.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva approvato una norma che consentiva di prorogare, per un ulteriore periodo di due anni, le autorizzazioni all’attività di cava già scadute o in scadenza, senza richiedere una nuova procedura di valutazione d’impatto ambientale. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che le cave soggette a proroga avrebbero dovuto comunque essere sottoposte a VIA, in base alla direttiva CEE n. 85/337 e al d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Umbria n. 7/2012 in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che la proroga automatica delle autorizzazioni estrattive senza VIA violasse la normativa statale e comunitaria in materia ambientale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 9 Cost. (la tutela del paesaggio come parametro diretto non era stata sufficientemente argomentata) e non fondate le questioni riferite all’art. 117 Cost. La Corte ha ritenuto che le norme regionali consentano la proroga solo per attività già soggette a VIA o verifica di assoggettabilità, e che la proroga non equivalga a un rinnovo che richiederebbe una nuova procedura VIA, a condizione che l’attività si svolga nei limiti dell’autorizzazione originaria.
Il principio
La proroga di un’autorizzazione estrattiva per cava, che si svolga entro i limiti qualitativi e quantitativi dell’autorizzazione originaria già sottoposta a VIA, non configura un nuovo progetto soggetto a nuova valutazione di impatto ambientale. La disciplina regionale è compatibile con la normativa statale e comunitaria se interpretata in modo da non consentire l’elusione della procedura VIA nei casi in cui l’autorizzazione originaria non sia mai stata sottoposta a tale valutazione.
Domande e risposte
Cos’è la valutazione d’impatto ambientale (VIA)?
La VIA è una procedura amministrativa che valuta preventivamente gli effetti di un progetto sull’ambiente. Per le cave e le attività estrattive è obbligatoria oltre certe soglie dimensionali. Lo scopo è garantire che i progetti vengano realizzati nel rispetto dell’ambiente e con le misure di mitigazione necessarie.
Quando la proroga di un’autorizzazione estrattiva richiede una nuova VIA?
Richiede una nuova VIA quando: il progetto originario non era mai stato sottoposto a VIA; le caratteristiche dell’attività cambiano rispetto a quelle autorizzate; o si supera il termine quinquennale di decadenza previsto dal d.lgs. n. 152/2006 per le autorizzazioni VIA.
Le cave umbre potevano quindi continuare senza nuova VIA?
Sì, nei limiti fissati dalla Corte: solo le cave già autorizzate con procedura VIA o verifica di assoggettabilità, entro i limiti dell’autorizzazione originaria e per non più di due anni ulteriori. Per le cave autorizzate senza VIA (perché l’obbligo non esisteva all’epoca), la proroga sarebbe stata preclusa.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico
- Art. 117 della Costituzione — tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale (secondo comma, lettera s)
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