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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 1, della legge regionale Liguria n. 23/2011 nella parte in cui consentiva di continuare ad applicare i criteri regionali previgenti per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche (mercati), criteri che privilegiavano i venditori storicamente presenti in violazione della direttiva UE sui servizi (2006/123/CE) e della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria, in attesa di adottare i nuovi criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati pubblici (in conformità alla direttiva UE Bolkestein), aveva prorogato l’applicazione dei criteri previgenti, che accordavano un vantaggio ai commercianti già presenti nel mercato in base alla loro anzianità di presenze. Il Governo aveva impugnato la norma perché tali criteri violavano la libertà di concorrenza e il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni ai prestatori uscenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 51, comma 1, della legge reg. Liguria n. 23/2011 in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), in relazione alla direttiva 2006/123/CE (Servizi nel mercato interno) e al d.lgs. n. 59/2010 di recepimento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma. I criteri previgenti — anzianità di presenze e anzianità come impresa — accordavano vantaggi ai prestatori uscenti in violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che vieta espressamente di accordare tali vantaggi nella selezione tra candidati per autorizzazioni su risorse limitate. La norma ligure ledeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Il principio

Le Regioni non possono prorogare l’applicazione di criteri di selezione per le concessioni di posteggi nei mercati pubblici che accordino vantaggi ai prestatori uscenti in base alla loro presenza storica: ciò viola la direttiva UE 2006/123/CE e la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

Domande e risposte

Cos’è la direttiva Bolkestein e perché riguarda i mercati?

La direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) impone agli Stati UE di liberalizzare le attività di servizi, compreso il commercio ambulante. Quando il numero di posteggi disponibili è limitato, la selezione tra i candidati deve avvenire con procedure trasparenti e non discriminatorie, senza privilegiare chi già occupa il posteggio.

I commercianti ambulanti storici perdono il loro posto in mercato?

In linea di principio, le concessioni devono essere rimesse a gara al termine della loro durata, senza rinnovare automaticamente il prestatore uscente. Questa è la regola imposta dalla direttiva UE per garantire la concorrenza nell’accesso al mercato.

La Corte ha esaminato anche le altre questioni del medesimo ricorso?

No. Le altre questioni del ricorso del Presidente del Consiglio erano già state riservate a separata pronuncia con ordinanza n. 197/2012. La sentenza n. 245/2013 riguarda solo la norma sull’applicazione transitoria dei criteri previgenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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