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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d’appello di Milano, in relazione alla sentenza che aveva condannato funzionari dei servizi di sicurezza per il sequestro di Abu Omar, in asserita violazione del segreto di Stato. La pronuncia riguarda la fase di ammissibilità del conflitto, non il merito.

Di cosa si tratta

Nel noto processo per il sequestro di Abu Omar (cittadino egiziano prelevato a Milano nel 2003 nell’ambito di una operazione di rendition della CIA con la collaborazione del SISMI), la Corte d’appello di Milano aveva condannato alcuni funzionari dei servizi segreti italiani. Il Presidente del Consiglio aveva già sollevato un precedente conflitto di attribuzioni (ordinanza n. 69/2013), sostenendo che la Corte d’appello avesse violato il segreto di Stato. La nuova sentenza della Corte d’appello aveva confermato la condanna.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ex art. 37 l. n. 87/1953 nei confronti della Corte d’appello di Milano, sostenendo che la sentenza n. 985/2013 della Corte d’appello avesse violato le attribuzioni presidenziali in materia di segreto di Stato (artt. 1, 5, 52, 94 e 95 Cost. in relazione alla l. n. 124/2007).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 l. n. 87/1953. Ha altresì disposto la notifica del ricorso e dell’ordinanza alla Corte d’appello di Milano entro trenta giorni, fissando contestualmente termini accelerati per lo svolgimento del giudizio. La pronuncia è limitata alla fase di ammissibilità; il merito del conflitto è rimasto da decidere.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere dello Stato (nella specie, la magistratura) adotta atti che il ricorrente ritiene lesivi delle attribuzioni di altro potere (nella specie, il Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato). La dichiarazione di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.

Domande e risposte

Cos’è il segreto di Stato e chi può opporlo?

Il segreto di Stato è un istituto che consente di sottrarre al processo penale informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare grave danno alla sicurezza nazionale. Ai sensi della l. n. 124/2007, è il Presidente del Consiglio dei ministri l’unico soggetto competente ad apporre, confermare e revocare il segreto di Stato.

Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni è uno strumento processuale che consente a un potere dello Stato di adire la Corte costituzionale quando ritiene che un altro potere abbia invaso la sua sfera di competenza o ne abbia menomato le attribuzioni costituzionalmente garantite.

Qual è stato l’esito definitivo del caso Abu Omar?

Le vicende giudiziarie del caso Abu Omar si sono protratte per oltre un decennio. La Corte costituzionale ha reso diverse pronunce in materia di segreto di Stato. I funzionari del SISMI sono stati definitivamente condannati, mentre le questioni relative al segreto di Stato hanno dato luogo a complesse decisioni sui limiti del sindacato giurisdizionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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