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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter, comma 1, lettera g), del d.l. n. 95 del 2012 (spending review), che impone alle Regioni di destinare le risorse derivanti dalla valorizzazione e alienazione dei propri immobili prioritariamente alla riduzione del debito. La norma è un legittimo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto contestava la norma della spending review che le imponeva di destinare i proventi derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare in primo luogo alla riduzione del debito e solo, in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento. La Regione riteneva di dover mantenere libertà nella gestione del proprio patrimonio, considerato oggetto di competenza legislativa residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 23-ter, comma 1, lettera g), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge n. 135 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. La censura principale era che il vincolo di destinazione delle risorse patrimoniali ledesse l’autonomia finanziaria e amministrativa della Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita agli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento), e non fondata quella relativa agli artt. 117, 118 e 119 Cost. Il vincolo di destinazione costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rientrante nella competenza concorrente statale ex art. 117, terzo comma, Cost. La Regione, peraltro, conserva la facoltà di scegliere se procedere alla dismissione; il vincolo scatta solo ove scelga di farlo.

Il principio

Un vincolo normativo statale sulla destinazione delle risorse patrimoniali regionali è compatibile con l’autonomia regionale quando costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica adottato per far fronte a esigenze finanziarie contingenti. Non è necessario che la norma fissi in modo esaustivo modalità e strumenti per il conseguimento dell’obiettivo.

Domande e risposte

Le Regioni sono obbligate a vendere il proprio patrimonio immobiliare?

No. Il vincolo di destinazione stabilito dalla norma è condizionato alla scelta della Regione di procedere alla valorizzazione e dismissione. Solo se la Regione sceglie di farlo, le risorse ricavate devono essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito.

In cosa consiste il principio di coordinamento della finanza pubblica?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, una norma statale rientra nel coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, Cost. quando persegue una finalità di politica economica nazionale in risposta a emergenze finanziarie e non fissa in modo esaustivo strumenti e modalità di conseguimento dell’obiettivo.

Le Regioni a Statuto speciale sono vincolate allo stesso modo?

La sentenza riguarda la Regione Veneto, a statuto ordinario. Per le Regioni a statuto speciale operano clausole di salvaguardia apposite, come l’art. 24-bis del medesimo d.l. n. 95 del 2012.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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