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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non include il parente o l’affine entro il terzo grado convivente tra i soggetti che possono fruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza a un disabile grave, quando manchino o siano impediti i familiari più prossimi previsti dalla legge.
Di cosa si tratta
La norma sul congedo straordinario retribuito (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001) stabilisce una graduatoria rigida: prima il coniuge, poi i genitori, poi i figli conviventi, poi i fratelli o sorelle conviventi. Se tutti questi soggetti mancano, sono deceduti o hanno patologie invalidanti, nessun altro può fruire del congedo, nemmeno uno zio o un nipote convivente che si prende cura della persona disabile. Il caso concreto riguardava un assistente di polizia penitenziaria che chiedeva il trasferimento per poter assistere lo zio materno, suo tutore e convivente.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Calabria (sezione di Reggio Calabria) ha impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al parente o affine convivente entro il terzo grado di fruire del congedo in assenza di altri soggetti idonei.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione in via subordinata, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, quando manchino, siano deceduti o abbiano patologie invalidanti i soggetti di grado più prossimo. Ha invece dichiarato inammissibile la questione più ampia, che chiedeva di estendere il congedo a qualsiasi parente o affine convivente senza limite di grado.
Il principio
L’esclusione del parente o affine entro il terzo grado convivente dalla possibilità di fruire del congedo straordinario, quando non vi siano più soggetti idonei di grado più vicino, è irragionevole e contrasta con il principio di solidarietà familiare e il diritto all’assistenza del disabile grave, garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost. L’ordinamento già riconosceva ai parenti entro il terzo grado il diritto ai permessi mensili ex art. 33, l. n. 104/1992, rendendo ancor più evidente l’incongruenza dell’esclusione.
Domande e risposte
Chi può ora fruire del congedo straordinario per assistere un disabile grave?
Dopo la sentenza, la graduatoria comprende anche il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (ad esempio lo zio, il nipote, il cugino di primo grado), ma solo se mancano, sono deceduti o hanno patologie invalidanti il coniuge convivente, i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi.
Quali condizioni deve soddisfare il disabile per far scattare il diritto al congedo?
La persona assistita deve essere in situazione di disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e non deve essere ricoverata a tempo pieno.
Il congedo spetta anche se il parente non è convivente?
No. La sentenza estende il beneficio al solo parente o affine entro il terzo grado convivente. La convivenza è requisito espresso, coerente con la finalità di garantire assistenza continuativa al disabile.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — doveri inderogabili di solidarietà sociale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute e all’assistenza
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