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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 9 del d.l. n. 95/2012 (spending review) nella parte in cui prevedeva la soppressione automatica ope legis degli enti regionali e locali in mancanza di intervento delle Regioni entro nove mesi. Le questioni sugli altri commi sono state dichiarate non fondate. La norma sull’automatismo soppressivo è stata eliminata per violazione dell’autonomia regionale.

Di cosa si tratta

La spending review del 2012 (d.l. n. 95/2012) aveva imposto a Regioni, Province e Comuni di sopprimere o accorpare enti, agenzie e organismi strumentali riducendone i costi di almeno il 20%. In caso di inerzia, dopo nove mesi dalla norma scattava la soppressione automatica con nullità di tutti gli atti successivi. Quattro Regioni (Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna) hanno impugnato la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato l’art. 9, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.l. n. 95/2012 (conv. l. n. 135/2012) in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119, 123 della Costituzione, lamentando la lesione della potesTà legislativa regionale in materia di organizzazione e dell’autonomia finanziaria degli enti locali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 dell’art. 9, che prevedeva la soppressione automatica degli enti in caso di inerzia regionale. Tale meccanismo automatico è incompatibile con l’autonomia organizzativa regionale garantita dall’art. 117, quarto comma, e dall’art. 123 Cost. Gli altri commi (1, 2, 3, 5 e 6), che fissano gli obiettivi di riduzione dei costi e la procedura da seguire, sono stati dichiarati non fondati.

Il principio

Lo Stato può fissare obiettivi di riduzione della spesa pubblica anche incidendo sull’organizzazione di enti regionali e locali, ma non può prevedere una soppressione automatica ope legis degli enti in caso di inerzia delle Regioni: tale meccanismo viola l’autonomia organizzativa regionale costituzionalmente garantita.

Domande e risposte

Cosa significa «soppressione ope legis»?

Significa che la soppressione dell’ente avviene direttamente per effetto della legge, senza necessità di un atto amministrativo specifico. In questo caso, decorso il termine di nove mesi, gli enti si sarebbero estinti automaticamente e tutti i loro atti sarebbero stati nulli.

La spending review poteva comunque essere applicata alle Regioni?

Sì. La Corte ha salvato i commi che fissavano l’obiettivo di riduzione del 20% dei costi e la procedura di ricognizione degli enti. Solo il meccanismo sanzionatorio automatico della soppressione è stato eliminato.

Questa sentenza ha fermato le fusioni e le soppressioni di enti regionali?

No. Le Regioni restano obbligate a perseguire gli obiettivi di risparmio, ma devono farlo attraverso atti propri, non subire la soppressione automatica da parte dello Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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