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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter del d.l. n. 82/2000 (conv. l. n. 144/2000), sollevata dal Tribunale di Lecce, riguardante la mancata riammissione in termini per richiedere il giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pendesse dinanzi alla Corte di cassazione. La questione è risultata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 82/2000 aveva riaperto i termini per richiedere il rito abbreviato nei processi per reati punibili con l’ergastolo, ma solo per i processi pendenti in primo grado, in appello o in sede di rinvio, non per quelli pendenti in Cassazione. Un condannato all’ergastolo, il cui processo era pendente in Cassazione quando erano riaperти i termini, aveva chiesto come giudice dell’esecuzione di essere rimesso in termini per ottenere la riduzione della pena. Il Tribunale di Lecce aveva sollevato la questione di costituzionalità della norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4-ter del d.l. n. 82/2000 nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per richiedere il giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pendesse dinanzi alla Corte di cassazione, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo agiva come giudice dell’esecuzione, non come giudice della cognizione: la norma censurata riguarda i termini per richiedere il rito speciale nel giudizio di cognizione, che si era già concluso con sentenza definitiva. La questione era priva di rilevanza nel giudizio pendente davanti al rimettente.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve avere rilevanza nel giudizio a quo: deve cioè essere necessaria per definire il giudizio in corso. Quando il giudice rimettente non avrebbe comunque potuto applicare la norma censurata nel proprio procedimento, la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Domande e risposte

Cosa è il giudizio abbreviato per reati punibili con l’ergastolo?

Dal 2000, a seguito della sentenza cost. n. 176/1991 e del successivo intervento legislativo, è possibile richiedere il rito abbreviato anche per reati punibili con l’ergastolo. In caso di condanna nel rito abbreviato, l’ergastolo viene sostituito con la pena di trenta anni di reclusione.

Cos’è la «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

La questione è manifestamente inammissibile quando presenta vizi procedurali così evidenti da non richiedere neppure un esame nel merito. I vizi più comuni sono il difetto di rilevanza (la norma non serve per decidere il caso) e la carente descrizione della fattispecie concreta.

Il condannato poteva comunque ottenere la riduzione di pena in altro modo?

Non tramite questo percorso. Rimangono aperte, in linea teorica, altre strade (eventuale revisione del processo, grazie), ma la specifica via della rimessione in termini per il rito abbreviato è stata sbarrata dalla ritenuta mancanza di rilevanza della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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