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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lett. b), della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non consentiva alla FIOM di costituire RSA nelle aziende del Gruppo FIAT, pur avendo partecipato alla negoziazione del contratto applicato, ma senza averlo sottoscritto.

Di cosa si tratta

L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori condizionava il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) alla sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. La FIOM (sindacato metalmeccanici della CGIL) aveva partecipato attivamente alla negoziazione del contratto applicato nelle aziende del Gruppo FIAT, ma non lo aveva firmato. Le aziende (Case New Holland, Maserati, Ferrari, Fiat Group Automobiles, Abarth) avevano quindi negato alla FIOM il diritto a costituire RSA e le relative prerogative sindacali.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 19, primo comma, lett. b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Parametri: artt. 2, 3 e 39 della Costituzione (libertà sindacale). Giudici rimettenti: Tribunale di Modena (4 giugno 2012), Tribunale di Vercelli (25 settembre 2012), Tribunale di Torino (12 dicembre 2012).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lett. b), nella parte in cui non prevede che la RSA possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti applicati, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. La sentenza è stata pronunciata il 3 luglio 2013.

Il principio

La libertà sindacale (art. 39 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) non consentono di negare il diritto a costituire RSA a un sindacato che abbia effettivamente partecipato alla negoziazione del contratto collettivo applicato, solo perché ha scelto di non firmarlo. Il criterio della «sottoscrizione» del contratto, in questo contesto, funziona come uno strumento di esclusione di un sindacato rappresentativo, in violazione della libertà sindacale.

Domande e risposte

Che cos’è una RSA e a che cosa serve?

La rappresentanza sindacale aziendale (RSA) è l’organismo sindacale che opera all’interno dell’unità produttiva. Consente al sindacato di esercitare le prerogative del Titolo III dello Statuto dei lavoratori (assemblea, permessi, affissioni, locali). Senza RSA, il sindacato non può operare concretamente in azienda.

Perché la FIOM non aveva firmato il contratto del Gruppo FIAT?

La FIOM aveva partecipato alla negoziazione del Contratto collettivo di primo livello con il Gruppo FIAT, ma non lo aveva sottoscritto per ragioni di merito, ritenendo le condizioni non accettabili per i lavoratori che rappresentava. Il Gruppo FIAT aveva quindi escluso la FIOM dalla rappresentanza aziendale.

Questa sentenza ha cambiato la disciplina delle RSA?

Sì. Dopo la sentenza, l’art. 19 va interpretato nel senso che hanno diritto a costituire RSA anche le associazioni sindacali che abbiano partecipato alla negoziazione del contratto applicato, pur non avendolo firmato. Questo ha riaperto la questione della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, con successivi interventi legislativi e accordi interconfederali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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