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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), che consentiva alle pubbliche amministrazioni di rivalutare i provvedimenti di concessione del part-time adottati prima del decreto-legge n. 112/2008. La norma non violava né il diritto comunitario né la Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 16 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) permetteva alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, entro centottanta giorni, i provvedimenti con cui avevano concesso la trasformazione del rapporto a tempo parziale ai dipendenti prima del d.l. n. 112/2008. In alcuni casi l’amministrazione aveva ripristinato il tempo pieno; in altri aveva modificato la percentuale. Cinque dipendenti del Comune di Forlì e del Ministero della giustizia avevano contestato le comunicazioni ricevute. Il Tribunale di Forlì aveva sollevato questione di legittimità in riferimento agli artt. 10, 35 e 117, primo comma, Cost. e alla direttiva comunitaria sul part-time.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Parametri: artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché art. 5, comma 2, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale. Giudice rimettente: Tribunale di Forlì, ordinanza 27 giugno 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma non violava la direttiva 97/81/CE (che vieta il regresso rispetto a un livello generale di protezione già acquisito nel settore del part-time) perché il rinvio al diritto comunitario operato dall’art. 117, primo comma, Cost. non può irrigidire situazioni negoziali ancora modificabili e perché i lavoratori disponevano di strumenti di tutela anche in sede giudiziaria. Non vi era neppure violazione degli artt. 10 e 35, terzo comma, Cost.
Il principio
La possibilità per le pubbliche amministrazioni di rivalutare i rapporti di part-time concessi in un periodo di normativa più favorevole non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non regresso previsto dalla direttiva comunitaria, purché la rivalutazione avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e i lavoratori dispongano di effettiva tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Il Collegato lavoro poteva costringere un dipendente pubblico a tornare al tempo pieno?
L’art. 16 della l. n. 183/2010 consentiva all’amministrazione di «rivalutare» i provvedimenti di concessione del part-time, nel rispetto della correttezza e buona fede. La Corte ha ritenuto la norma non incostituzionale, ma i dipendenti potevano contestare singolarmente le scelte dell’amministrazione davanti al giudice del lavoro.
Cosa prevedeva la direttiva 97/81/CE sul part-time?
La direttiva comunitaria sul lavoro a tempo parziale, attuata dal d.lgs. n. 61/2000, vieta agli Stati membri di ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori part-time in sede di attuazione dell’accordo quadro. La Corte ha ritenuto che la norma impugnata non realizzasse tale regresso a livello sistemico.
Qual era la situazione concreta dei ricorrenti?
Cinque dipendenti del Ministero della giustizia e del Comune di Forlì avevano ricevuto comunicazioni di modifica del proprio rapporto part-time: in alcuni casi il tempo pieno era stato ripristinato, in un altro caso la percentuale era stata aumentata dal 50% al 66,67%. Tutti contestavano la legittimità del riesame.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli comunitari e internazionali come parametro di costituzionalità
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza della disciplina del rapporto di lavoro pubblico
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.