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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. (translatio iudicii). Il vuoto normativo determinava la perdita del termine di decadenza per chi era stato rinviato dal giudice ordinario all’arbitro.

Di cosa si tratta

Quando il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza in favore dell’arbitrato (o viceversa), l’art. 50 c.p.c. normalmente fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, a condizione che la causa venga riassunta tempestivamente. L’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. escludeva espressamente tale meccanismo nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario, con la conseguenza che il termine di decadenza (nel caso concreto, novanta giorni per impugnare una delibera assembleare ex art. 2479-ter c.c.) riprendeva a decorrere dal momento della nuova domanda davanti all’arbitro, potendo nel frattempo scadere.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: arbitro di Bologna (ord. 13 novembre 2012) e Tribunale di Catania (ord. 26 giugno 2012).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. nella parte indicata. Il meccanismo di salvaguardia degli effetti della domanda originaria («translatio iudicii») deve applicarsi anche nel passaggio da giudice ordinario ad arbitro e viceversa, al fine di tutelare il diritto di difesa e il giusto processo.

Il principio

L’esclusione della «translatio iudicii» nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario crea una disparità di trattamento irragionevole rispetto ai rapporti tra giudici ordinari e speciali (dove l’art. 50 c.p.c. si applica) e comprime ingiustificatamente il diritto di difesa (art. 24 Cost.) di chi, in buona fede, ha proposto la domanda davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente. Il giusto processo (art. 111 Cost.) impone che l’errore nella scelta del giudice non si traduca in una perdita del diritto.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva l’art. 50 c.p.c. e perché era escluso nell’arbitrato?

L’art. 50 c.p.c. prevede che, quando il processo è riassunto tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, gli effetti della domanda originaria rimangono fermi. L’art. 819-ter, secondo comma, escludeva espressamente questo meccanismo nei rapporti tra arbitrato e processo, lasciando la parte decadere dai termini nonostante avesse agito tempestivamente.

Quali conseguenze pratiche ha questa sentenza?

Dopo la sentenza, chi propone domanda davanti al giudice ordinario che poi si dichiara incompetente in favore dell’arbitrato (o viceversa) può fare salvi gli effetti della domanda originaria, purché riassuma tempestivamente il giudizio. I termini di decadenza non riprendono a decorrere dall’inizio.

Chi erano le parti nel giudizio a quo?

Nel caso del Tribunale di Bologna, F.F. aveva impugnato davanti al giudice ordinario una delibera assembleare della società E.C. s.r.l.; il Tribunale si era dichiarato incompetente a favore dell’arbitro per la clausola compromissoria statutaria. La E.C. aveva poi eccepito la decadenza dall’impugnazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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