Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare approvata con referendum dalla Regione Valle d’Aosta, contro la successiva impugnazione della legge da parte del Governo.
Di cosa si tratta
La legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 33 del 2012 (in materia di gestione dei rifiuti) era stata adottata a seguito di un referendum propositivo regionale, su proposta di iniziativa legislativa popolare promossa da Fabrizio Roscio e altri quattro promotori. Dopo la promulgazione della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale davanti alla Corte costituzionale in via principale (art. 127, primo comma, Cost.). I promotori dell’iniziativa popolare hanno allora sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che l’impugnazione governativa ledesse la loro prerogativa costituzionale quale potere promotore del referendum.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto è stato sollevato da Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro ed Elisa Maria Désandré, nella qualità di promotori della proposta di legge popolare, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione del ricorso in via principale avverso la legge regionale n. 33 del 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. I promotori di una proposta di legge popolare, anche se questa è stata approvata con referendum propositivo, non costituiscono un “potere dello Stato” ai fini del conflitto di attribuzione. Inoltre, il potere del Governo di impugnare le leggi regionali ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost. non è suscettibile di essere limitato da prerogative di soggetti privati promotori di iniziative legislative popolari.
Il principio
I promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare, pur essendo stati protagonisti del procedimento legislativo regionale, non acquisiscono la qualità di “potere dello Stato” idoneo a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Il Governo conserva la piena facoltà di impugnare le leggi regionali in via principale, anche quando queste siano state adottate a seguito di referendum propositivo.
Domande e risposte
Cos’è il referendum propositivo regionale in Valle d’Aosta?
Lo Statuto speciale della Valle d’Aosta (art. 15) prevede forme di democrazia diretta, tra cui il referendum propositivo: i cittadini possono presentare una proposta di legge e, se ottengono le firme necessarie, sottoporla a referendum. Se il referendum ha esito favorevole, il Consiglio regionale deve convertire la proposta in legge. La legge n. 33 del 2012 era nata così.
Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Solo i “poteri dello Stato” in senso costituzionale: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, magistratura, Corte dei conti nella sua funzione giurisdizionale e altri organi che esercitano funzioni costituzionalmente attribuite. I comitati promotori di referendum o di iniziative legislative non rientrano in questa categoria.
Il Governo poteva impugnare una legge approvata con referendum?
Sì. L’art. 127, primo comma, della Costituzione attribuisce al Governo il potere di impugnare qualsiasi legge regionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, senza alcuna eccezione per le leggi adottate mediante procedimento referendario. La legittimità democratica della legge non incide sul controllo di costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 127 della Costituzione — impugnazione delle leggi regionali da parte del Governo davanti alla Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.