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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano sulla sorte del processo in corso quando la società parte si estingue per cancellazione dal registro delle imprese, poiché il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto rendeva la questione priva di rilevanza.
Di cosa si tratta
Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nella formulazione vigente dopo la riforma del 2003), si estingue immediatamente, anche in presenza di debiti insoddisfatti. La Corte d’appello di Milano si chiedeva cosa accadesse al processo di appello se, tra il giudizio di primo grado e l’impugnazione, la società appellata si fosse estinta. Gli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. non prevedono espressamente che il processo prosegua con o contro la società cancellata fino alla formazione del giudicato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Milano ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, avverso gli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., “nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato”. Rimettente: Corte d’appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Nel frattempo, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010) avevano già affermato che la cancellazione determina l’estinzione immediata della società anche per le società di persone. Ciò significava che il processo pendente non poteva proseguire nei confronti della società cancellata, e il problema era già risolto in via giurisprudenziale. L’inammissibilità deriva dal fatto che la questione era diventata irrilevante rispetto al caso concreto, alla luce di questa interpretazione sopravvenuta.
Il principio
Quando la questione di legittimità costituzionale è fondata su un’interpretazione della norma che la giurisprudenza di legittimità ha già superato nel frattempo, il rimettente è tenuto a confrontarsi con il diritto vivente. Se il nuovo orientamento delle Sezioni Unite risolve il problema senza necessità di intervento della Corte, la questione perde rilevanza.
Domande e risposte
Cosa succede ai debiti di una società estinta per cancellazione?
Dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2010, la cancellazione determina l’estinzione immediata della società. I crediti insoddisfatti si trasferiscono ai soci (nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione) e ai liquidatori (in caso di loro responsabilità). I debiti non coperti dal patrimonio sociale rimangono definitivamente insoddisfatti.
Un processo pendente si interrompe automaticamente con la cancellazione della società?
Sì. Dopo l’orientamento delle Sezioni Unite del 2010, la cancellazione determina un evento interruttivo del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. Il processo può poi essere proseguito dai o nei confronti dei soci o dei liquidatori responsabili.
La questione potrebbe essere risollevata in futuro?
Difficilmente nella stessa forma, dato che il diritto vivente è ormai consolidato. Potrebbero tuttavia emergere questioni collaterali, ad esempio sulla retroattività delle nuove regole ai processi già pendenti o sull’adeguatezza dei meccanismi di tutela del creditore.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio e diritto di difesa, invocato a tutela dei creditori della società estinta
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.