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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 10 della legge della Regione Umbria n. 16/2012, che consentiva alla Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nella partecipazione agli appalti regionali alle imprese vittime di criminalità organizzata. La disciplina delle gare pubbliche è materia riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Umbria aveva adottato una legge per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità, prevedendo, tra l’altro, che le imprese e associazioni vittime di estorsioni, usura o altri reati mafiosi potessero ottenere posizioni preferenziali sia negli affidamenti di contratti con la Regione sia nelle gare per la concessione di finanziamenti pubblici regionali. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale).

La decisione della Corte

La Corte ha: (1) dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1, limitatamente alle parole «e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali» — la corsia preferenziale negli appalti lede la concorrenza; (2) dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 2, integralmente — stessa ratio; (3) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 10, comma 1, nella parte relativa ai finanziamenti pubblici (bandi per concessione di contributi), per assenza di violazione della normativa sui contratti pubblici.

Il principio

La tutela della concorrenza negli appalti pubblici è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.): le Regioni non possono introdurre nei bandi di gara criteri preferenziali, nemmeno a fini socialmente meritevoli, perché ledono il principio di parità di trattamento tra i concorrenti che il codice dei contratti pubblici impone.

Domande e risposte

Una Regione può favorire le vittime della criminalità organizzata nei propri appalti?

No, non può introdurre posizioni preferenziali automatiche nelle gare d’appalto: violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Può; invece prevedere misure di sostegno finanziario o di altro tipo che non distorcano le procedure competitive.

Perché la parte sui finanziamenti pubblici è stata dichiarata inammissibile e non illegittima?

Perché l’attribuzione preferenziale di contributi e finanziamenti non rientra nella disciplina dei contratti pubblici (appalti) e non è governata dal codice dei contratti: la Corte ha ritenuto inammissibile la questione sotto il parametro dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. in questo specifico segmento.

Cosa prevede la legge umbra per le vittime di criminalità organizzata che rimane in vigore?

La legge n. 16/2012 rimane in vigore per le parti non colpite dalla pronuncia: le misure di sensibilizzazione, formazione e promozione della cultura della legalità, nonché la parte sull’accesso preferenziale ai finanziamenti pubblici (la cui questione è stata dichiarata inammissibile, non illegittima).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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