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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da due giudici sulla norma che bloccava le azioni esecutive contro le ASL delle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. La norma impugnata era già; stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 186/2013, privando così; la questione del proprio oggetto.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 (l. n. 220/2010, come successivamente modificata) stabiliva che nelle Regioni commissariate per i piani di rientro sanitario non potessero essere intraprese o proseguite azioni esecutive contro le ASL e le aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 2013, con estinzione automatica dei pignoramenti e rimozione dei doveri di custodia dei tesorieri. Due giudici avevano sollevato questioni di legittimità sul punto.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Calabria (sez. staccata di Reggio Calabria) e il Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Pozzuoli) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 51, della l. n. 220/2010 (e successive modifiche), in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione perché nelle more del giudizio — con la sentenza n. 186/2013 — aveva già; dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata sia nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 98/2011 sia in quello del d.l. n. 158/2012. La questione era quindi divenuta priva di oggetto.
Il principio
Quando la norma oggetto di questione di legittimità costituzionale viene dichiarata incostituzionale da una sentenza successiva alla proposizione della questione stessa, questa diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
I creditori delle ASL nelle Regioni in piano di rientro possono pignorare?
Dopo la sentenza n. 186/2013 (che ha dichiarato incostituzionale il blocco generalizzato), la preclusione assoluta alle azioni esecutive non è più; vigente nel testo impugnato. I creditori riacquistano la possibilità; di agire in via esecutiva nei limiti ordinari.
Cosa sono i piani di rientro dal disavanzo sanitario?
Sono programmi pluriennali sottoscritti tra Governo e Regioni con forti deficit nel settore sanitario (come Calabria, Campania, Lazio), che prevedono misure di contenimento della spesa e talvolta la nomina di un commissario straordinario.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché decidere sulla legittimità; di una norma già; eliminata dall’ordinamento da una precedente sentenza della stessa Corte non servirebbe ad alcuno scopo: la questione è diventata priva di oggetto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, tra i parametri invocati
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