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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1385, secondo comma, del codice civile, che disciplina la caparra confirmatoria. Il Tribunale di Tivoli chiedeva che il giudice potesse ridurre la caparra in caso di inadempimento, ma l’ordinanza di rimessione presentava lacune che ne inficiavano l’ammissibilità.
Di cosa si tratta
La caparra confirmatoria è una somma versata al momento della stipula di un contratto (spesso una compravendita immobiliare): se chi l’ha data non adempie, la perde; se non adempie chi l’ha ricevuta, deve restituirla doppia. Il Tribunale di Tivoli riteneva irragionevole che il giudice non potesse ridurre tale importo quando risultasse sproporzionato rispetto all’inadempimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1385, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre equamente la caparra in caso di manifesta sproporzione. Parametro invocato: art. 3, secondo comma, della Costituzione (ragionevolezza).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato la reale portata dei patti tra le parti né considerato i margini di intervento già disponibili al giudice (nullità parziale per contrasto con l’art. 2 Cost. e canone della buona fede), che avrebbero potuto risolvere il caso senza necessità di una pronuncia costituzionale.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha prima esplorato le interpretazioni conformi a Costituzione già disponibili nell’ordinamento — nel caso della caparra, la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità di una clausola gravemente sbilanciata per contrasto con i doveri di solidarietà ex art. 2 Cost.
Domande e risposte
Il giudice può ridurre una caparra confirmatoria eccessiva?
La Corte non ha risposto nel merito. Ha però indicato che esistono strumenti già; nell’ordinamento (nullità ex art. 1418 c.c., buona fede) che il giudice deve prima valutare prima di sollevare una questione di incostituzionalità.
Cosa succede se chi ha versato la caparra non riesce a ottenere un mutuo?
Se l’inadempimento è colposo ma non voluto, la giurisprudenza ordinaria considera comunque inadempimento grave ai sensi degli artt. 1218 e 1456 c.c. La perdita della caparra è la regola; la riduzione giudiziale automatica non è prevista dall’art. 1385 c.c.
Perché il Presidente del Consiglio aveva chiesto l’inammissibilità?
L’Avvocatura generale dello Stato aveva rilevato che il rimettente non aveva indicato espressamente i parametri costituzionali violati. La Corte ha accolto l’eccezione sotto un profilo diverso ma ugualmente riguardante le carenze dell’ordinanza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro invocato dal rimettente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.