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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Potenza sull’art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 240/2010 (legge Gelmini), che disponeva l’estinzione dei giudizi pendenti in materia di trattamento economico dei lettori universitari di madrelingua straniera. La questione è inammissibile perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
I lettori di madrelingua straniera nelle università italiane avevano a lungo controverso in giudizio per ottenere il trattamento economico equiparato a quello del ricercatore confermato, come imposto da una sentenza della Corte di giustizia europea del 2001. La legge Gelmini (l. n. 240/2010) aveva previsto l’estinzione di tutti i giudizi pendenti in materia, sul presupposto che la legge stessa riconoscesse il diritto vantato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Il rimettente riteneva che l’estinzione automatica dei giudizi ledesse il diritto di difesa e determinasse disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non ha sufficientemente dimostrato la rilevanza: la norma impugnata riconosce in modo pieno e incondizionato le pretese degli ex lettori; il rimettente avrebbe dovuto prospettare per quale motivo, in caso di accoglimento, si sarebbe pervenuti a una statuizione diversa e più favorevole per la parte ricorrente.
Il principio
Un’ordinanza di rimessione è inammissibile quando il giudice non motiva in modo adeguato la rilevanza della questione, ossia non spiega chiaramente come l’eventuale declaratoria di incostituzionalità inciderebbe concretamente sulla decisione del giudizio principale.
Domande e risposte
Chi sono i «lettori di madrelingua straniera»?
Sono i collaboratori esperti linguistici (CEL) assunti dalle università per l’insegnamento delle lingue straniere, originariamente qualificati come «lettori di madrelingua». Una lunga vicenda giudiziaria — culminata in una sentenza della Corte di giustizia UE del 2001 — li ha visti rivendicare la parità di trattamento economico con i ricercatori.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
È una declaratoria con cui la Corte, decidendo in camera di consiglio, chiude il giudizio costituzionale senza esaminare il merito perché la questione presenta un vizio procedurale evidente, come il difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.
La norma che estingueva i giudizi era in sé legittima?
La Corte non si è pronunciata nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile la questione per difetto di rilevanza. Non vi è quindi un giudizio di legittimità sulla norma estintiva.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 111 della Costituzione — Principi del giusto processo
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