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La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge regionale lombarda n. 3/2012 su artigianato e commercio: il requisito professionale per gli estetisti che ridisegna abusivamente la figura professionale (art. 3, comma 4), la clausola derogatoria sui posteggi (art. 14) e il requisito contributivo aggiuntivo per il riconoscimento professionale (art. 18). Non fondata, invece, la censura sul requisito linguistico per i cittadini stranieri (artt. 2, comma 2, e 19), poiché alternativo e non discriminatorio.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva approvato una legge che, tra l’altro, richiedeva ai cittadini stranieri (comunitari e non) che volessero aprire attività di somministrazione di alimenti e bevande di attestare la conoscenza della lingua italiana, oppure di aver superato corsi professionali equivalenti. Altre disposizioni riguardavano le professioni estetiste, i posteggi sul suolo pubblico e i requisiti previdenziali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, 3, comma 4, 14, 18 e 19 della l.r. Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, per violazione degli artt. 117, primo comma (vincoli comunitari), secondo comma, lettere a), e) e o) (competenze esclusive statali su condizione giuridica degli stranieri, concorrenza e previdenza) e terzo comma (competenza concorrente in materia di professioni) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara illegittimi: l’art. 3, comma 4, perché ridisegna surrettiziamente la figura professionale dell’estetista in modo precluso alle Regioni (violazione dell’art. 117, terzo comma); l’art. 14, perché riproduce una norma statale di competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e); l’art. 18, perché utilizza impropriamente istituti previdenziali riservati allo Stato. Non fondati sono gli artt. 2, comma 2, e 19: il requisito linguistico è alternativo a quello professionale, già previsto per i cittadini italiani, e non configura discriminazione.
Il principio
La competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni non consente di individuare nuove figure professionali né di ridisegnare quelle esistenti. L’istituzione di registri regionali connessi allo svolgimento di un’attività ha già di per sé una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale. La tutela della concorrenza, poi, compete in via esclusiva allo Stato.
Domande e risposte
Perché il requisito della lingua italiana per gli stranieri non è stato dichiarato incostituzionale?
Perché la legge regionale lo prevedeva come requisito alternativo: lo straniero poteva scegliere di presentare il certificato linguistico oppure l’attestato di superamento di un corso professionale per il commercio, requisito quest’ultimo identico a quello richiesto ai cittadini italiani. La mera alternatività ha escluso l’effetto discriminatorio.
Perché la Regione non può istituire registri professionali regionali?
Perché l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario. Un registro regionale, anche se non obbligatorio, ha una funzione individuatrice della professione che eccede la competenza regionale.
Cosa significa che la Regione non può riprodurre una norma statale in materia di competenza esclusiva?
In presenza di una materia riservata allo Stato (come la tutela della concorrenza), la Regione non può neppure ripetere testualmente la norma statale: anche la mera riproduzione costituisce violazione del riparto di competenze perché la fonte regionale non è abilitata a disciplinare quella materia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative, incluse professioni e tutela della concorrenza
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.