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La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione autonoma della Sardegna contro una nota del Ministero dell’economia e delle finanze relativa alla devoluzione delle quote di tributi erariali riscossi in Sardegna, ritenendo che la nota impugnata non fosse un atto lesivo delle attribuzioni regionali.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma della Sardegna, in forza dell’art. 8 del suo Statuto speciale, ha diritto a una quota dei tributi erariali riscossi nel suo territorio. Con Nota del 18 giugno 2012, il Ministero dell’economia aveva riconosciuto alla Regione una quota parziale delle somme rivendicate a saldo per l’anno 2011 (IVA sui consumi finali), senza corrispondere l’intero importo richiesto. La Regione ha promosso conflitto di attribuzioni, sostenendo che la Nota ledesse le sue prerogative finanziarie costituzionalmente garantite.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma della Sardegna ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento agli artt. 3, 7, 8 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), del principio di leale collaborazione e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), sostenendo che la Nota ministeriale violasse il suo diritto alle quote di tributi erariali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. La Nota impugnata, immettendo nella disponibilità; della Regione una quota delle somme rivendicate, non costituiva un atto lesivo delle attribuzioni regionali: non negava il diritto, ma ne dava parziale attuazione. Il ritardo accumulato nell’esecuzione dello Statuto poteva costituire una crisi finanziaria, ma la Nota non era l’atto idoneo da impugnare nel conflitto di attribuzioni.
Il principio
Nel conflitto di attribuzioni, l’atto statale impugnato deve essere concretamente idoneo a ledere la sfera di attribuzioni del ricorrente: un atto che immette nella disponibilità; della Regione una quota (ancorché parziale) delle somme richieste non può; essere qualificato come atto lesivo delle attribuzioni regionali, anche se il pagamento è incompleto.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni?
Il conflitto di attribuzioni è uno strumento giurisdizionale con cui una Regione (o lo Stato) contesta davanti alla Corte costituzionale un atto dell’altro soggetto che invade la propria sfera di competenze costituzionalmente garantite. Si distingue dal giudizio in via principale, che riguarda la legittimità delle leggi.
Quale quota di tributi spetta alla Regione Sardegna?
In base all’art. 8 dello Statuto speciale sardo e alle sue modificazioni (l. n. 122/1983 e l. n. 296/2006), la Regione ha diritto a quote dei principali tributi erariali riscossi nel suo territorio, tra cui l’IVA sui consumi finali. Il meccanismo di calcolo e assegnazione è stato oggetto di numerose controversie.
La Regione poteva far valere diversamente il suo diritto?
Sì: la Corte ha implicitamente suggerito che il ritardo nell’esecuzione dello Statuto potesse essere fatto valere con strumenti diversi dal conflitto di attribuzioni — ad esempio attraverso il ricorso all’azione ordinaria o altri strumenti di tutela del credito regionale nei confronti dello Stato.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza evocato come parametro
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