Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate da più giudici sull’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 che rendeva obbligatoria la mediazione civile come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le questioni sono inammissibili per eccesso di delega rispetto all’art. 60 della legge n. 69/2009, ma la Corte non entra nel merito dell’obbligatorietà.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 28/2010 aveva introdotto la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in numerose materie civili e commerciali. Più giudici (Giudice di pace di Parma, TAR Lazio, Tribunali di Firenze, Latina e Tivoli) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, principalmente per violazione dell’art. 77 Cost. (eccesso di delega), dell’art. 24 Cost. (accesso alla giustizia) e dell’art. 3 Cost. (uguaglianza), nonché per conformità alla direttiva europea 2008/52/CE.
La questione di legittimità costituzionale
Più rimettenti hanno sollevato questioni sugli artt. 5, comma 1 (mediazione obbligatoria), 8, 13, 16 del d.lgs. n. 28/2010 e sull’art. 16 del d.m. n. 180/2010 (organismi di mediazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 Cost. e a norme CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara: 1) inammissibili gli interventi del Consiglio Nazionale Forense in due dei giudizi; 2) manifestamente inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 8, 13, 16 del d.lgs. n. 28/2010 e dell’art. 16 del d.m. n. 180/2010, nonché dell’art. 372, commi 2 e 3, c.p.c. I vizi concernono prevalentemente la motivazione delle ordinanze di rimessione e la costruzione delle questioni, che non soddisfano i requisiti minimi per lo scrutinio della Corte.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono essere costruite con motivazione adeguata e autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. La manifestazione dell’interesse dell’ordinanza alla dichiarazione di incostituzionalità, senza una congrua argomentazione, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Domande e risposte
La mediazione civile obbligatoria è costituzionalmente legittima?
La Corte non ha deciso il merito in questa pronuncia. In una successiva sentenza (n. 272/2012 resa prima di questa, poi sent. n. 23/2013), la Corte ha tuttavia affrontato alcune delle questioni di fondo, chiarendo i limiti entro cui la mediazione obbligatoria è compatibile con l’art. 24 Cost.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili e non esaminate nel merito?
Perché le ordinanze di rimessione presentavano vizi formali e sostanziali nelle motivazioni (es. mancata descrizione della fattispecie concreta, genericità, contraddittorietà) che impedivano alla Corte di scrutinare le questioni.
Il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione è ancora in vigore?
Sì, ma modificato. Con d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare), la mediazione obbligatoria è stata reintrodotta dopo una fase di sospensione conseguente a una precedente pronuncia della Corte (sent. n. 272/2012) che l’aveva dichiarata incostituzionale per eccesso di delega su alcuni aspetti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, parametro centrale.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per le disparità di trattamento tra attore e convenuto.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.