Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui escludeva la ripetibilità dei contributi malattia già versati dai datori di lavoro obbligati per legge o contratto a corrispondere ai dipendenti il trattamento economico di malattia, per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 20, comma 1, del d.l. n. 112/2008 aveva introdotto una norma di interpretazione autentica disponendo che i contributi per l’assicurazione malattia già; versati da datori di lavoro esonerati dall’obbligo contributivo — in quanto tenuti contrattualmente a corrispondere il trattamento economico di malattia — restavano definitivamente acquisiti all’INPS e non erano ripetibili. La Corte di cassazione aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio tra INPS e ASPES Multiservizi, che richiedeva la restituzione di contributi versati per il periodo 1990–2000.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la ripetibilità dei contributi malattia comunque già versati, relativi a periodi precedenti al 1° gennaio 2009, anche quando i datori di lavoro erano obbligati per legge o contratto collettivo a corrispondere il trattamento economico di malattia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112/2008 nel testo originario, e in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953 anche nel testo modificato dall’art. 18, comma 16, lettera b), del d.l. n. 98/2011. La norma violava il principio di uguaglianza perché trattava in modo uguale situazioni oggettivamente diverse: i datori che avevano versato contributi pur essendo esonerati non potevano essere equiparati a quelli che avevano versato contributi dovuti.

Il principio

Il legislatore non può disporre, con norma di interpretazione autentica, la definitiva acquisizione all’INPS di contributi malattia versati da soggetti che, per legge o contratto collettivo, erano già esonerati dall’obbligo contributivo, privandoli irragionevolmente del diritto alla restituzione dell’indebito.

Domande e risposte

Perché la norma era incostituzionale?

Perché violava l’art. 3 Cost.: trattava allo stesso modo chi aveva versato contributi dovuti e chi li aveva versati pur essendo esonarato per legge o contratto, impedendo a quest’ultimo di recuperare le somme indebitamente versate.

Cos’è una norma di interpretazione autentica?

Una legge che chiarisce retroattivamente il significato di una norma precedente, vincolando anche i giudizi in corso. La Corte ha stabilito che tale tecnica non può essere usata per consolidare effetti irragionevolmente lesivi dei diritti patrimoniali dei contribuenti.

Cosa cambia per i datori di lavoro già; esonerati?

In seguito alla sentenza, i datori di lavoro che avevano versato contributi malattia pur essendo esonerati dall’obbligo (in forza di legge o contratto collettivo) hanno diritto a richiederne la restituzione all’INPS, anche per i periodi precedenti al 1° gennaio 2009.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.