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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del Codice della strada, che prevede la revoca automatica della patente a seguito di condanna per reati in materia di stupefacenti. La questione era inammissibile perché l’auspicato intervento additivo della Corte non era costituzionalmente obbligato.
Di cosa si tratta
Un soggetto condannato per reati in materia di stupefacenti si era visto revocare la patente di guida dalla Prefettura in applicazione automatica dell’art. 120 del Codice della strada. Il TAR per l’Umbria, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca, aveva sollevato questione di incostituzionalità dell’automatismo, ritenendo che impedisse una valutazione caso per caso dell’effettiva pericolosità del soggetto e ostacolasse la funzione rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per l’Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire o la revoca della patente di guida.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento additivo richiesto — introdurre una valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa in luogo dell’automatismo — non era costituzionalmente obbligato: erano possibili più soluzioni normative diverse, tutte ugualmente rispettose della Costituzione. Il petitum era per di più indeterminato.
Il principio
La Corte costituzionale non può emettere sentenze additive quando l’intervento richiesto non sia costituzionalmente obbligato, ossia quando vi siano più soluzioni possibili e spetti al legislatore scegliere quella più opportuna. In tali casi la questione è inammissibile per indeterminatezza del petitum.
Domande e risposte
Cosa è una «sentenza additiva» della Corte costituzionale?
È una pronuncia con cui la Corte dichiara illegittima una norma «nella parte in cui non prevede» qualcosa: aggiunge, appunto, un elemento alla norma. È ammissibile solo quando esista un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, non quando il legislatore abbia un margine di discrezionalità.
L’automatismo della revoca della patente per reati di stupefacenti è sempre incostituzionale?
La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è rimasta aperta. Successivamente, con sentenza n. 22 del 2018, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’automatismo dell’art. 120 del Codice della strada per le condanne per reati diversi da quelli più gravi.
La revoca della patente è una sanzione penale o amministrativa?
È una misura amministrativa, non una sanzione penale. Per questo la Corte ha escluso la violazione dell’art. 25 Cost. (che riguarda le sole sanzioni penali), ritenendo rilevante solo il profilo dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza dell’automatismo).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, richiamato come parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena
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