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La Corte dichiara illegittima la norma che limitava a tre colloqui settimanali (della stessa durata di quelli coi familiari) i contatti tra i detenuti in regime di carcere duro (art. 41-bis ord. penit.) e i loro difensori. La compressione del diritto di difesa non era giustificabile con le esigenze di sicurezza che connotano quel regime speciale.
Di cosa si tratta
Il regime penitenziario speciale previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354/1975 viene applicato a detenuti di elevata pericolosità, in particolare affiliati alla criminalità organizzata. Una modifica del 2009 aveva esteso ai colloqui con i difensori le stesse limitazioni previste per i colloqui familiari: al massimo tre volte a settimana, per non più di un’ora ciascuno. Un detenuto sottoposto al regime speciale si era visto negare un colloquio visivo con un avvocato difensore in un procedimento distinto, avendo già esaurito il limite settimanale con un altro legale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha sollevato questione sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354/1975, come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 2), della legge n. 94/2009, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui pone limitazioni ai colloqui dei detenuti in regime speciale con i difensori.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354/1975, limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari». Il fondamento è l’art. 24 Cost.: il diritto di difesa — che include il diritto di conferire liberamente con il difensore — non può essere compresso invocando la pericolosità del detenuto, giacché i difensori non possono essere gravati del sospetto di costituire un canale di comunicazione illecita con l’esterno.
Il principio
Il diritto di difesa tecnica comprende la facoltà di conferire con il difensore senza limitazioni di frequenza e durata derivanti dalla mera pericolosità del detenuto. Le esigenze di ordine pubblico che giustificano le restrizioni del regime di 41-bis non possono essere estese ai rapporti con i difensori, la cui riservatezza costituisce requisito basilare del processo equo anche ai sensi dell’art. 6 CEDU.
Domande e risposte
Il detenuto in regime di 41-bis può ora comunicare liberamente con tutti i suoi difensori?
Sì, a seguito di questa pronuncia. La norma che equiparava i colloqui con i difensori a quelli con i familiari (limitati per numero e durata) è stata espunta dall’ordinamento.
Perché la Corte ha limitato la dichiarazione di incostituzionalità solo a quella specifica frase?
Perché la pronuncia additiva o manipolativa deve essere chirurgica: rimuovendo solo le parole che introducono il limite quantitativo, sopravvivono le restanti previsioni del regime speciale che rimangono compatibili con la Costituzione.
La sentenza ha effetti anche sui detenuti che avevano già subito restrizioni ai colloqui?
Sì, nel senso che i provvedimenti di diniego fondati sulla norma dichiarata incostituzionale non avevano base legale valida; il singolo detenuto può far valere ciò in sede di reclamo o ricorso.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, fondamento della pronuncia.
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo; il terzo comma assicura all’accusato il tempo e le condizioni per preparare la propria difesa.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza: i detenuti in regime speciale non possono essere trattati in modo deteriore quanto alle esigenze difensive, senza giustificazione ragionevole.
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