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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’art. 3 della legge della Regione Marche n. 26/2012, che consentiva l’inquadramento dirigenziale di dipendenti regionali senza concorso pubblico. La norma era stata abrogata dalla stessa Regione Marche con legge successiva, rendendo priva di oggetto la questione di costituzionalità.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva approvato una norma che inseriva automaticamente nelle dotazioni organiche dirigenziali i dipendenti vincitori di selezioni interne ai quali erano stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato, senza previo concorso pubblico. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma dinanzi alla Corte costituzionale per violazione del principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Marche n. 26/2012, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione del principio del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Marche, con l’art. 26 della legge n. 37/2012, aveva abrogato la norma impugnata nel corso del giudizio. Venuto meno l’oggetto del ricorso, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo.
Il principio
Il concorso pubblico è la regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, anche in caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Le deroghe al principio del concorso sono ammissibili solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
Domande e risposte
Perché la Regione Marche ha abrogato la norma durante il giudizio?
Verosimilmente per evitare una pronuncia di incostituzionalità che avrebbe avuto effetti più ampi. L’abrogazione volontaria prima della sentenza consente alla Regione di disciplinare la materia ex novo senza le conseguenze tipiche di una dichiarazione di illegittimità.
Il principio del concorso pubblico vale anche per le dirigenze regionali?
Sì. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le Regioni, sia per le nuove assunzioni sia per i nuovi inquadramenti di personale già in servizio.
Cosa cambia tra una pronuncia di estinzione e una di inammissibilità?
L’estinzione è determinata dalla sopravvenuta carenza di oggetto (la norma non esiste più). L’inammissibilità riguarda invece vizi del ricorso o dell’ordinanza di rimessione. Entrambe non entrano nel merito della questione costituzionale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Principio del buon andamento e del concorso pubblico per l’accesso alla pubblica amministrazione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
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