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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione Lazio contro l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 61/2012 in materia di ordinamento di Roma Capitale. Le norme impugnate erano state nel frattempo modificate, rendendo priva di oggetto la questione di costituzionalità originariamente sollevata.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio aveva impugnato l’art. 12 del d.lgs. n. 61/2012 (ordinamento di Roma Capitale) nella parte in cui consentiva a Roma Capitale di concordare direttamente con il Ministero dell’Economia gli obiettivi di finanza pubblica, escludendo la Regione dal processo decisionale. La Regione lamentava la violazione delle proprie competenze legislative in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Lazio ha impugnato l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 61/2012, in riferimento agli artt. 76, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, per lesione della competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le norme impugnate erano state modificate nel corso del giudizio, eliminando le disposizioni che escludevano la Regione dal processo di condivisione degli obiettivi di finanza pubblica. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il processo si è estinto.
Il principio
Quando la norma impugnata in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale viene abrogata o sostituita nel corso del processo, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, salvo che gli effetti della norma originaria continuino a prodursi.
Domande e risposte
Cosa si intende per «estinzione del processo» nel giudizio costituzionale?
Quando la norma impugnata cessa di esistere o viene sostituita in corso di giudizio, la Corte dichiara estinto il processo perché viene meno l’oggetto della questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito.
La Regione Lazio poteva partecipare alle decisioni di finanza pubblica di Roma Capitale?
Secondo la disciplina originariamente impugnata, no: Roma Capitale concordava direttamente con il Ministero gli obiettivi, escludendo la Regione. La successiva modifica normativa ha reintrodotto forme di coinvolgimento regionale, rendendo superflua la pronuncia della Corte.
L’estinzione del processo costituzionale è frequente?
Non raramente avviene che il legislatore modifichi o abroghi le norme impugnate durante il giudizio di fronte alla Corte, determinando la cessazione della materia del contendere. È un esito diverso dalla pronuncia di merito (incostituzionalità o non fondatezza).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni, rilevante per il coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali
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