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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 c.p.p. nella parte in cui non estende la competenza territoriale derogatoria — prevista per i reati riguardanti magistrati in servizio — ai casi in cui la persona coinvolta abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario prima del fatto.
Di cosa si tratta
L’art. 11 c.p.p. prevede che i procedimenti penali riguardanti magistrati siano trattati da giudici di altro distretto, per garantire l’imparzialità. Il GIP del Tribunale di Catania era chiamato a valutare una richiesta di archiviazione relativa a una denuncia-querela sporta da un ex magistrato, che aveva esercitato le funzioni nel distretto di Catania ma le aveva cessate prima dei fatti denunciati. Il giudice si chiedeva se la disciplina derogatoria dovesse estendersi anche a chi, al momento del fatto, non era più magistrato.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non comprende nella disciplina derogatoria il caso della persona che abbia già cessato di appartenere all’ordine giudiziario al momento del fatto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate. La competenza derogatoria dell’art. 11 c.p.p. è ancorata a elementi oggettivi di luogo e tempo: rileva la qualità attuale di magistrato al momento del fatto o dell’avvio del procedimento. Non esiste analogia tra chi è ancora in servizio e chi ha già dismesso le funzioni prima del fatto.
Il principio
La disciplina derogatoria della competenza territoriale per i reati riguardanti magistrati deve fondarsi su criteri oggettivi e non può essere estesa analogicamente: il legislatore ha legittimamente limitato la deroga ai magistrati in servizio al momento del fatto o dell’avvio del procedimento.
Domande e risposte
Perché i reati che riguardano magistrati sono trattati da giudici di altro distretto?
Per garantire l’imparzialità e la terzietà del giudice: un magistrato che giudica un collega dello stesso distretto potrebbe essere condizionato da rapporti personali o professionali pregressi.
La tutela vale anche per i magistrati in quiescenza (pensione)?
Secondo la Corte, no, almeno se il fatto si è verificato dopo la cessazione dal servizio. La ratio della norma è evitare la vicinanza tra i giudici competenti e una persona attualmente appartenente all’ordine giudiziario locale.
Il querelante può chiedere il trasferimento del procedimento?
No, la competenza derogatoria è stabilita per legge e non è nella disponibilità delle parti. Il giudice competente è determinato ex lege in base alla qualità dell’imputato o della parte offesa, non a richiesta di parte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, richiamato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo e terzietà del giudice
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.