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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012 che escludevano dall’autorizzazione paesaggistica e dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti per la caccia al colombaccio e altri appostamenti venatori, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva modificato la propria legge sulla caccia prevedendo che gli appostamenti per la caccia al colombaccio (strutture fisse in legno e metallo, mimetizzate negli alberi) non richiedessero né autorizzazione paesaggistica né titolo abilitativo edilizio, bastando una semplice comunicazione al Comune. Analoghe esenzioni erano previste per altri appostamenti fissi. Il Governo aveva impugnato queste norme.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio e del principio fondamentale in materia di governo del territorio.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto le questioni e ha dichiarato l’illegittimità delle norme regionali. Gli appostamenti venatori fissi rientrano tra le opere per le quali il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) prescrive l’autorizzazione paesaggistica (artt. 146 e 149), e non possono essere considerati «interventi di lieve entità» esonerabili ai sensi del d.P.R. n. 139/2010. Analogamente, privi del requisito della precarietà funzionale, richiedono il permesso di costruire ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.
Il principio
Le Regioni non possono sottrarre manufatti fissi all’autorizzazione paesaggistica e al titolo abilitativo edilizio previsti dalla legislazione statale, nemmeno quando tali manufatti abbiano finalità venatorie. La tutela del paesaggio e la disciplina dei titoli abilitativi edilizi per interventi non precari appartengono alla competenza esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Perché gli appostamenti fissi per la caccia richiedono l’autorizzazione paesaggistica?
Perché la disciplina statale (art. 146 del d.lgs. n. 42/2004) impone l’autorizzazione paesaggistica per qualsiasi intervento in zone sottoposte a vincolo, salvo le eccezioni tassative di cui all’art. 149. Gli appostamenti fissi in legno e metallo non rientrano nelle esenzioni previste, né possono qualificarsi come interventi di lieve entità ai sensi del d.P.R. n. 139/2010.
Le Regioni possono ampliare il regime dell’edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001?
Sì, ma solo nei limiti consentiti dall’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, che consente alle Regioni di estendere l’edilizia libera per talune tipologie di interventi. Tuttavia, non può essere esonerata dall’obbligo del permesso di costruire un’opera priva del carattere della precarietà funzionale, come un appostamento fisso destinato a permanere nel tempo.
Perché la Regione Veneto riteneva legittima questa esenzione?
Perché il Governo non aveva impugnato una precedente legge regionale del 2012 che conteneva esenzioni analoghe per appostamenti ad ungulati e in zona lagunare, inducendo il legislatore regionale a credere che la scelta fosse legittima. La Corte non ha ritenuto rilevante questo argomento, in quanto la questione di costituzionalità prescinde da precedenti omissioni del ricorrente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio (secondo comma, lettera s).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.