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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di più disposizioni della legge della Regione Molise che approvava il rendiconto 2011, rilevando gravi carenze nelle risultanze gestionali (avanzo di amministrazione inesatto, residui attivi non giustificati, fondo di cassa errato) in violazione dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Molise n. 23 del 2012 approvava il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2011. Il Governo aveva impugnato quattro sue disposizioni per gravi inesattezze contabili: l’avanzo di amministrazione riportato era quello presunto (da bilancio di previsione), non quello accertato; i residui attivi comprendevano partite risalenti senza giustificazione; il fondo di cassa al 31 dicembre 2010 era indicato in misura ampiamente errata; e mancava la nota informativa sui derivati finanziari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 2, 7, 9 e l’allegato “E” della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (principi fondamentali di coordinamento in materia di bilancio regionale), indicato come norma interposta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato fondate le questioni e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Il principio fondamentale violato è quello della certezza delle risultanze gestionali: la legge di rendiconto deve riportare i dati reali e accertati, non quelli presunti o inesatti. Le carenze rilevate impedivano una verifica attendibile della situazione economico-finanziaria della Regione.
Il principio
La legge regionale di approvazione del rendiconto deve rispettare i principi fondamentali di contabilità pubblica fissati dalla legislazione statale, in quanto riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Le risultanze gestionali devono essere certe e verificabili: riportare dati inesatti o presunti in luogo di quelli accertati costituisce violazione di tali principi fondamentali.
Domande e risposte
Qual era la differenza tra l’avanzo di amministrazione presunto e quello accertato nella legge molisana?
La legge riportava come avanzo di amministrazione euro 282.708.532,00 (dato presunto dal bilancio di previsione 2011), mentre quello accertato al 31 dicembre 2010, risultante dal rendiconto 2010, era pari a euro 282.859.969,83. Un’imprecisione di oltre 150.000 euro, ma soprattutto un metodo contabile non conforme ai principi statali.
Perché i residui attivi erano contestati?
Perché tra i residui attivi (euro 1.286.613.416,17 al 31 dicembre 2011) erano incluse numerose partite relative ad anni oramai decorsi, senza che la Regione avesse fornito giustificazioni per il loro mantenimento in bilancio, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000.
Cosa è una «legge di rendiconto» e perché può essere impugnata?
La legge di rendiconto è il provvedimento con cui il Consiglio regionale approva il conto consuntivo dell’esercizio finanziario trascorso. Benché abbia natura formale di legge, può essere impugnata in via principale dal Governo quando viola principi fondamentali statali, come quelli di certezza e correttezza delle risultanze gestionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (terzo comma).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.