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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente fondate le questioni sollevate contro la legge finanziaria 2012 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige: illegittimo il requisito di cinque anni di residenza regionale per gli extracomunitari ai fini dell’assegno al nucleo familiare, e illegittime alcune norme sui collaudi di opere pubbliche.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2012 della Regione Trentino-Alto Adige aveva introdotto due novità contestate dal Governo: (a) per l’assegno regionale al nucleo familiare, gli extracomunitari dovevano avere la residenza in regione da almeno cinque anni, mentre ai cittadini italiani bastava la semplice residenza; (b) alcune norme sui progressioni di carriera del personale regionale e camerale, in deroga alla legislazione statale che le bloccava per il triennio 2011-2013 ai soli effetti giuridici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato: (a) l’art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione (uguaglianza e competenza statale in materia di immigrazione); (b) l’art. 7, commi 1 e 2, della stessa legge, in riferimento all’art. 117, commi secondo lettera l) e terzo, della Costituzione (ordinamento civile e coordinamento finanza pubblica).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: (1) illegittimo l’art. 3, comma 3, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera b), Cost.: il requisito di cinque anni di residenza regionale per gli extracomunitari introduce una discriminazione priva di ragionevole correlazione con le situazioni di bisogno, e invade la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione; (2) la questione sull’art. 7 è stata in parte accolta per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, e in parte per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il principio

Le Regioni (anche autonome) non possono subordinare l’accesso a prestazioni assistenziali da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti a requisiti di residenza prolungata che non trovano riscontro nella legislazione statale e che introducono discriminazioni ingiustificate rispetto ai cittadini italiani. Una volta che il diritto a soggiornare nel territorio nazionale non è in discussione, non si possono imporre agli stranieri limitazioni speciali per il godimento di diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini.

Domande e risposte

Perché il requisito dei cinque anni di residenza era discriminatorio?

Perché la legislazione statale (artt. 41 del d.lgs. n. 286/1998 e 80, comma 19, della legge n. 388/2000) equipara agli italiani gli stranieri con permesso di soggiorno da almeno un anno ai fini delle prestazioni assistenziali. Richiedere cinque anni di residenza regionale va oltre questo limite e crea una disparità ingiustificata rispetto alle situazioni di bisogno che l’assegno mira a fronteggiare.

Perché le norme sui progressioni di carriera violavano la Costituzione?

L’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 aveva bloccato le progressioni di carriera per il personale contrattualizzato nel triennio 2011-2013 ai soli effetti giuridici (niente aumenti economici in quel periodo). La Regione aveva derogato a questo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

Le Regioni a statuto speciale sono vincolate dai principi di coordinamento della finanza pubblica?

Sì, anche le Regioni a statuto speciale sono tenute a rispettare i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, nei limiti previsti dai rispettivi statuti speciali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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