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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2002, che richiedeva l’accettazione da parte del dirigente regionale perché una cessione di credito vantato verso la Regione producesse effetti, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Un’impresa aveva ceduto a una società terza (Publiday s.a.s.) un credito di oltre 69.000 euro vantato nei confronti della Regione Calabria per lavori di somma urgenza. La Regione si era rifiutata di pagare al cessionario sostenendo che la cessione non fosse efficace nei suoi confronti, poiché non era stata accettata dal dirigente competente come richiesto dall’art. 46 della legge regionale. Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quella norma regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8, nella parte in cui subordina l’efficacia della cessione di credito nei confronti della Regione alla previa accettazione del dirigente competente, in deroga alla disciplina civilistica generale degli artt. 1260 e 1264 del codice civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale, in quanto la disciplina della cessione dei crediti rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le Regioni non possono derogare alla regola generale del codice civile secondo cui la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto con la notificazione o l’accettazione, introducendo un requisito aggiuntivo (l’accettazione del dirigente) che limita il diritto del creditore cedente di trasferire liberamente il proprio credito.
Il principio
La disciplina della cessione dei crediti appartiene all’ordinamento civile di esclusiva competenza statale. Le Regioni non possono introdurre deroghe alla normativa civilistica in materia di cessione dei crediti vantati nei confronti di enti pubblici regionali, nemmeno per esigenze di semplificazione amministrativa, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa prevede il codice civile sulla cessione dei crediti verso il debitore ceduto?
L’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione di credito produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l’abbia accettata oppure quando gli sia stata notificata. Non è quindi richiesta una specifica forma di accettazione, e la semplice notificazione è sufficiente a rendere la cessione opponibile al debitore.
Perché la norma regionale era incostituzionale?
Perché imponeva un requisito aggiuntivo — l’accettazione del dirigente regionale — senza il quale la cessione era inefficace verso la Regione, anche se debitamente notificata. Ciò derogava alla disciplina civilistica generale, materia di esclusiva competenza statale che le Regioni non possono modificare.
Questa pronuncia vale anche per altre Regioni con norme simili?
Sì, il principio enunciato dalla Corte è generale: qualsiasi legge regionale che condizioni l’efficacia della cessione di crediti vantati verso enti regionali a requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal codice civile è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.