Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale promosso contro la legge della Regione Calabria n. 22 del 2012 sui prodotti agricoli «a chilometri zero», dopo che il Governo ha rinunciato al ricorso in seguito alla modifica della legge impugnata da parte della stessa Regione.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva disciplinato i prodotti agricoli «a chilometri zero» limitandoli a quelli ottenuti e trasformati esclusivamente nel territorio regionale, attribuendo un titolo preferenziale negli appalti pubblici di ristorazione alle imprese che li utilizzassero. Il Governo aveva impugnato questa disciplina ritenendola incompatibile con le norme europee sulla libera circolazione delle merci. Dopo che la Regione ha modificato la legge adeguandola ai rilievi sollevati, il Governo ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vietano le restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente tra gli Stati membri.
La decisione della Corte
Con ordinanza del 3 giugno 2013 (depositata il 5 giugno 2013), la Corte ha dichiarato estinto il processo. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 25 febbraio 2013, poiché la Regione Calabria, con legge 1° ottobre 2012, n. 43, aveva modificato le disposizioni impugnate in modo conforme ai rilievi governativi. In mancanza di costituzione della parte resistente (la Regione non si era costituita), ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative non occorreva l’accettazione della rinuncia.
Il principio
La rinuncia al ricorso da parte del Governo, in assenza di costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La modifica in corso di giudizio della legge impugnata, ove adeguata ai rilievi formulati nel ricorso, può condurre alla rinuncia e quindi all’estinzione del giudizio.
Domande e risposte
Perché il Governo aveva impugnato la legge calabrese sui prodotti a chilometri zero?
Perché la legge limitava il concetto di «a chilometri zero» ai soli prodotti di origine calabrese, creando una preferenza per i prodotti locali negli appalti pubblici di ristorazione. Ciò era ritenuto incompatibile con gli articoli da 34 a 36 del TFUE, che vietano agli Stati (e alle Regioni) di porre ostacoli alla libera circolazione delle merci comunitarie.
Cosa significa «estinzione del processo» davanti alla Corte costituzionale?
Significa che il giudizio si chiude senza una pronuncia nel merito, a causa della rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo aveva proposto. Quando il resistente non si è costituito, la rinuncia produce automaticamente l’effetto estintivo, senza necessità di accettazione.
La legge regionale rimase in vigore dopo la sentenza?
Sì, ma nella versione modificata dalla legge regionale calabrese n. 43 del 2012, che aveva adeguato la disciplina dei prodotti «a chilometri zero» ai rilievi del Governo, eliminando i profili di contrasto con il diritto europeo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni; primo comma: vincolo al rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.