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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 16/2012, che ha elevato a 30 euro la soglia di «modesta entità» al di sotto della quale non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari erariali, regionali e locali. La norma costituisce un principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario.

Di cosa si tratta

Il decreto fiscale del marzo 2012 ha alzato da circa 16,53 euro a 30 euro la soglia minima al di sotto della quale le autorità fiscali non procedono ad accertamento né a riscossione dei crediti tributari, compresi quelli regionali e locali. La Regione Veneto ha impugnato la norma, sostenendo che lo Stato non potesse determinare la soglia per i tributi regionali dopo la riforma costituzionale del Titolo V.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 Cost., nonché all’art. 11 del d.lgs. n. 68/2011. Secondo la ricorrente, dopo la riforma del Titolo V, lo Stato non potrebbe fissare una soglia uniforme di modesta entità anche per i tributi regionali, trattandosi di una norma di dettaglio che invade la competenza regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La fissazione di una soglia uniforme al di sotto della quale non si procede ad accertamento e riscossione costituisce un principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.), non una norma di dettaglio. L’uniformità della soglia è necessaria per ragioni di efficienza amministrativa e di certezza del diritto.

Il principio

La determinazione di una soglia minima uniforme al di sotto della quale l’amministrazione finanziaria non procede ad accertamento né a riscossione dei crediti tributari — qualunque sia la loro natura, erariale, regionale o locale — rientra nella competenza statale di fissare i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario.

Domande e risposte

Cosa significa soglia di «modesta entità» dei crediti tributari?

Al di sotto di tale importo (30 euro comprensivi di sanzioni e interessi per ciascun credito e periodo d’imposta), l’amministrazione finanziaria non avvia alcun accertamento, non iscrive a ruolo e non procede alla riscossione. In sostanza, il credito tributario non viene perseguito perché il costo della riscossione supererebbe il beneficio.

La soglia vale anche per i tributi regionali e comunali?

Sì, in base alla norma impugnata (art. 3, comma 10, d.l. n. 16/2012). La Corte ha confermato che lo Stato può fissare una soglia uniforme anche per i tributi di competenza regionale e locale, nell’ambito del coordinamento del sistema tributario.

Le Regioni possono fissare soglie diverse per i propri tributi?

Entro i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, sì. Tuttavia, non possono abbassarsi al di sotto della soglia minima statale, che costituisce un principio di coordinamento vincolante.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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