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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, nella parte in cui prevede la sospensione (anziché l’interruzione) del termine per proporre opposizione a ordinanza-ingiunzione, durante il ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. La sospensione — a differenza dell’interruzione — penalizzava il cittadino.
Di cosa si tratta
Quando un lavoratore impugna una sanzione amministrativa (ordinanza-ingiunzione) al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, il termine di trenta giorni per proporre opposizione giudiziale ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/1981 veniva semplicemente sospeso. Ciò significava che, rigettato il ricorso amministrativo, il termine riprendeva da dove si era fermato, e poteva essere già quasi scaduto. Un’interruzione avrebbe invece fatto ripartire il termine da zero.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, nella parte in cui prevede la sospensione anziché l’interruzione del termine, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, Cost. Il meccanismo della sospensione rendeva difficile l’accesso alla tutela giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine. Ha invece dichiarato non fondata la questione in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.
Il principio
Il meccanismo di sospensione del termine per l’opposizione giudiziale, nel caso in cui il cittadino abbia preliminarmente esperito un rimedio amministrativo, viola il diritto di difesa e il principio di uguaglianza quando la sospensione (a differenza dell’interruzione) priva di effettività l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra sospensione e interruzione di un termine processuale?
Con la sospensione il termine si ferma e poi riprende dal punto in cui era rimasto: se erano già trascorsi 20 giorni su 30, dopo la sospensione il soggetto avrà solo 10 giorni. Con l’interruzione, invece, il termine riparte da zero, garantendo il suo completo decorso.
Il d.lgs. n. 150/2011 ha modificato la norma dichiarata incostituzionale?
Sì. La Corte ha limitato la dichiarazione di incostituzionalità al testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, che ha riformato i procedimenti civili semplificati. La questione riguardava quindi il regime previgente.
Chi è il Comitato regionale per i rapporti di lavoro?
È un organo amministrativo previsto dal d.lgs. n. 124/2004 (funzioni ispettive in materia di lavoro) che può essere adito per un ricorso amministrativo avverso le sanzioni irrogate dagli ispettori del lavoro, prima di ricorrere al giudice ordinario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla disparità tra chi ricorre in via amministrativa e chi va direttamente in giudizio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, inciso dall’effettiva impossibilità di esercitare l’opposizione giudiziale nei tempi utili
- Art. 113 della Costituzione — garanzia di tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.