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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2 e 3 (limitatamente alla lett. a) della legge della Regione Campania n. 16/2011, che prevedevano la sospensione di diritto del consigliere regionale condannato, anche non definitivamente, per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La materia appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva disciplinato con propria legge la sospensione automatica della carica di consigliere regionale in caso di condanna, anche non definitiva, per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La norma prevedeva la sostituzione temporanea del sospeso e la sospensione della relativa indennità. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge sostenendo che la materia fosse riservata allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la L. reg. Campania n. 16/2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza). La norma regionale avrebbe invaso una materia riservata alla competenza esclusiva statale, duplicando e potenzialmente confliggendo con la disciplina statale già contenuta nell’art. 15 della L. n. 55/1990 e successive modificazioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 (nella parte relativa alla lett. a del comma 1) della legge regionale. La sospensione dalle cariche elettive regionali in conseguenza di condanna per reati di criminalità organizzata è materia di ordine pubblico e sicurezza, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

Il principio

Le Regioni non possono disciplinare la sospensione dalle cariche elettive in conseguenza di condanne penali per reati connessi alla criminalità organizzata: si tratta di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto afferente all’ordine pubblico e alla sicurezza, e al funzionamento del sistema delle cariche rappresentative.

Domande e risposte

Chi disciplina la sospensione e la decadenza dei consiglieri regionali condannati?

Lo Stato, con legge ordinaria. La normativa di riferimento è ora il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. «legge Severino»), che disciplina in modo organico l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza dalle cariche elettive e di governo in caso di condanne penali.

La condanna non definitiva può comportare la sospensione da una carica regionale?

Sì, ma solo in base alla legge statale. La legge Severino prevede la sospensione di diritto dei componenti degli organi elettivi regionali in caso di condanna non definitiva per determinati reati gravi, tra cui il 416-bis.

Cosa significa che la materia è di «ordine pubblico e sicurezza»?

Significa che appartiene alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.) e che le Regioni non possono legiferare in tale ambito. La ratio è garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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