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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia»), che imponeva una decurtazione percentuale sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro lordi annui. La norma violava la tutela del legittimo affidamento e la proporzionalità dell’intervento ablativo.
Di cosa si tratta
Nell’ambito delle manovre di stabilizzazione finanziaria del 2011, il legislatore aveva introdotto una riduzione percentuale sui trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro annui lordi. La misura colpiva i pensionati con redditi elevati — tra cui magistrati, dirigenti pubblici e ufficiali generali — ed era stata contestata davanti alla Corte dei conti da diversi soggetti, tra cui un magistrato della Corte dei conti in quiescenza.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania e quella per il Lazio, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, terzo comma, 53 e 97, primo comma, della Costituzione. La decurtazione rappresenterebbe un prelievo tributario mascherato privo di copertura costituzionale, un trattamento irragionevole e una violazione del diritto a una retribuzione proporzionata.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011. La norma è stata ritenuta irragionevole in quanto colpiva una sola categoria di prestatori d’opera in modo non proporzionato rispetto all’obiettivo di risanamento finanziario, e ledeva il legittimo affidamento dei pensionati nella stabilità del trattamento già liquidato.
Il principio
Un prelievo sulle pensioni già liquidate che colpisca in modo continuativo e stabile una sola categoria di percettori, senza giustificazione proporzionata rispetto alle finalità di risanamento e senza rispettare il legittimo affidamento, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Domande e risposte
Il legislatore può ridurre i trattamenti pensionistici già liquidati?
In linea di principio sì, ma solo in modo proporzionato, non discriminatorio e nel rispetto del legittimo affidamento. Misure di carattere continuativo che colpiscano stabilmente una sola categoria di pensionati senza ragionevole giustificazione sono incostituzionali.
A chi si applicava la decurtazione dichiarata illegittima?
Ai titolari di trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui, appartenenti ad amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA secondo l’ISTAT. Erano colpiti, tra gli altri, magistrati, dirigenti generali e alti ufficiali militari in quiescenza.
Cosa succede ai pensionati che avevano subito la decurtazione?
La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti retroattivi, salvo i rapporti definitivamente esauriti (sentenza passata in giudicato, atti definitivi). I pensionati non colpiti da tali preclusioni avevano diritto al rimborso delle somme illegittimamente trattenute.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla discriminazione tra categorie di pensionati
- Art. 36 della Costituzione — proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, estesa analogicamente ai trattamenti previdenziali
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva e progressività fiscale, evocato per la natura para-tributaria della decurtazione
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