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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 9/2012 che esentava dall’obbligo di preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale le opere di «modesta complessità strutturale» nelle zone sismiche. La norma viola l’art. 117, co. 3, Cost. perché contrasta con il principio fondamentale dell’art. 94 d.P.R. n. 380/2001.
Di cosa si tratta
La legge regionale veneta n. 9/2012 aveva modificato la l.r. n. 27/2003 (lavori pubblici e costruzioni in zone sismiche) aggiungendo una norma (art. 66, co. 6-ter) che esentava dall’obbligo di autorizzazione preventiva dell’ufficio tecnico regionale i progetti e le opere «di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità», individuati dalla Giunta regionale sentita la Commissione sismica. Il Governo riteneva che ciò violasse il principio fondamentale dell’art. 94 T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, co. 1 e 2, l.r. Veneto 24 febbraio 2012, n. 9. Parametro: art. 117, co. 3, Cost. (governo del territorio e protezione civile come materie concorrenti). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Sergio Mattarella.
La decisione della Corte
La questione è fondata. L’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 esprime un principio fondamentale di competenza concorrente (governo del territorio e protezione civile): nelle località sismiche, nessun lavoro può iniziare senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico regionale. Questo principio unificatore — già affermato con la sent. n. 182/2006 — non consente deroghe regionali, neanche per opere di modesta complessità. La norma impugnata consente di iniziare lavori senza autorizzazione in zone sismiche, violando il principio fondamentale statale. Anche il co. 2 (applicazione ai procedimenti in corso) è illegittimo in via conseguenziale.
Il principio
Il principio della previa autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico regionale per i lavori nelle zone sismiche (art. 94 d.P.R. n. 380/2001) è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio e protezione civile. Le Regioni non possono derogare a tale principio, nemmeno per le opere di modesta complessità strutturale, perché la valutazione del rischio sismico richiede una vigilanza assidua e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 94 del Testo unico dell’edilizia?
L’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione». È la norma cardine della disciplina antisismica, che bilancia la tutela dell’incolumità pubblica con la regolazione del territorio.
Perché la «modesta complessità» non giustifica la deroga?
Perché il legislatore statale ha scelto un sistema di controllo preventivo generalizzato nelle zone sismiche, senza eccezioni legate alla dimensione dell’intervento. La valutazione del rischio sismico non può essere affidata a criteri generali individuati dalla Giunta regionale, ma richiede la valutazione caso per caso dell’ufficio tecnico competente.
Come si coordina con le Regioni a bassa sismicità?
L’art. 94 esclude espressamente le «località a bassa sismicità» dall’obbligo di autorizzazione preventiva. La distinzione tra zone a diversa pericolosità sismica è effettuata dallo Stato (con l’INGV) e non può essere rimessa alla discrezionalità regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Co. 3: governo del territorio e protezione civile come materie di competenza legislativa concorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.