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La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti (sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano), adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR concernente il programma di controlli per l’anno 2012. La Provincia autonoma di Bolzano non può escludere i controlli della Corte dei conti sugli enti locali e sulle aziende sanitarie provinciali.
Di cosa si tratta
La sezione di controllo della Corte dei conti con sede a Bolzano aveva approvato il proprio programma annuale di controlli sulla finanza locale della Provincia autonoma di Bolzano, includendo verifiche sugli enti locali e sulle aziende sanitarie. La Provincia aveva sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che tali controlli fossero di sua esclusiva competenza in forza dello Statuto speciale (art. 79, co. 3, d.P.R. n. 670/1972) e delle relative norme di attuazione.
La questione di legittimità costituzionale
Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti (n. 1 del registro conflitti tra enti 2012). Parametri invocati: art. 79, co. 3, d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige); art. 6, co. 3-bis, d.P.R. n. 305/1988 (norme di attuazione sulla Corte dei conti); art. 4, co. 1, d.lgs. n. 266/1992. Giudice relatore: Sergio Mattarella.
La decisione della Corte
Il conflitto è risolto in favore dello Stato. La Corte dichiara che spettava alla Corte dei conti, sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di Bolzano, adottare la deliberazione impugnata. Il controllo esterno della Corte dei conti sulla finanza degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali è una funzione statale costituzionalmente garantita che non può essere esclusa dall’autonomia speciale della Provincia. Le competenze di controllo provinciali coesistono con quelle della Corte dei conti, ma non le sostituiscono.
Il principio
L’autonomia speciale delle Province autonome in materia di vigilanza sulla propria finanza pubblica non preclude i controlli della Corte dei conti, organo costituzionalmente istituito a presidio della corretta gestione delle risorse pubbliche. I due sistemi di controllo — provinciale e statale — sono distinti e autonomi, e operano in modo complementare.
Domande e risposte
Che cosa controlla la Corte dei conti sulle Province autonome?
La Corte dei conti svolge il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici, inclusi quelli presenti nei territori a statuto speciale. Il controllo consiste nella verifica della regolarità contabile, del rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e dell’efficienza della spesa pubblica.
L’autonomia speciale di Bolzano non protegge dalla Corte dei conti?
No. Lo Statuto speciale attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenze proprie di vigilanza e controllo sulla finanza locale, ma non elimina il controllo esterno della Corte dei conti. La funzione della Corte dei conti è di rango costituzionale (artt. 100, 103 Cost.) e la sua esclusione richiederebbe una norma costituzionale espressa.
Qual è la differenza tra «controllo successivo sulla gestione» provinciale e quello della Corte dei conti?
Il controllo provinciale è interno al sistema dell’autonomia e riguarda aspetti di merito dell’organizzazione amministrativa locale; il controllo della Corte dei conti è un controllo esterno, di natura giurisdizionale-collaborativa, finalizzato a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche nel quadro del coordinamento della finanza pubblica.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali; i controlli della Corte dei conti ne garantiscono il corretto esercizio
- Art. 117 della Costituzione — Co. 3: coordinamento della finanza pubblica, materia concorrente che giustifica i controlli statali anche nelle autonomie speciali
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