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La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale civile di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che aveva affermato l’insindacabilità (art. 68, co. 1, Cost.) delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi nei confronti dell’on. Di Pietro. Il ricorso era stato notificato alla Camera in forma non integrale, vizio sanabile attraverso la rinnovazione.

Di cosa si tratta

Il Giudice della I sezione civile del Tribunale di Roma aveva instaurato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati che riconosceva l’insindacabilità (art. 68, co. 1, Cost.) delle opinioni espresse dall’on. Berlusconi nei confronti dell’on. Di Pietro. La Camera lamentava di aver ricevuto copia del ricorso incompleta (mancavano le pagine 2 e 4) e sosteneva di non poter conoscere compiutamente le ragioni della controparte.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (fase di merito, n. 13 del registro conflitti tra poteri 2011). Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 97/2012. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

La decisione della Corte

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso in forma integrale. L’incompletezza della copia non comporta la nullità assoluta (inesistenza) ma un mero vizio sanabile, poiché la notifica era stata eseguita tempestivamente, unitamente all’ordinanza di ammissibilità del conflitto che riportava per esteso le dichiarazioni contestate. Non potendo la sanatoria farsi risalire alla costituzione della Camera — che non ha accettato il contraddittorio nel merito — la Corte ordina la rinnovazione della notifica entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Il principio

L’incompletezza della copia di un atto notificato non ne determina la nullità insanabile, ma un vizio suscettibile di sanatoria. Quando la sanatoria per accettazione del contraddittorio non è possibile (perché la parte resistente non ha accettato il merito), la Corte può disporre la rinnovazione della notificazione per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

Domande e risposte

Che cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, co. 1, Cost.?

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera (o il Senato) può deliberare che una dichiarazione è coperta dall’insindacabilità anche in relazione a procedimenti civili. Il giudice che non condivide la deliberazione parlamentare può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Perché la Camera ha contestato la notifica?

La Camera aveva ricevuto solo una copia parziale del ricorso (mancavano due pagine). Per tale ragione sosteneva di non poter conoscere pienamente le censure avanzate dal Tribunale, precludendosi la possibilità di difendersi nel merito. La Corte ha riconosciuto il vizio ma lo ha ritenuto sanabile.

Qual è stato l’esito finale del conflitto?

Questa ordinanza riguarda solo un incidente processuale (la notifica). Il merito del conflitto — se le dichiarazioni di Berlusconi fossero davvero coperte dall’insindacabilità — avrebbe dovuto essere deciso in una successiva udienza, dopo la rinnovazione della notifica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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