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La Corte dichiara inammissibili i ricorsi della Regione autonoma Sardegna contro due decreti ministeriali del 30 dicembre 2011 che avevano aumentato le aliquote dell’accisa sull’energia elettrica anche nelle Regioni a statuto speciale. Il conflitto di attribuzione non è configurabile quando la lesione lamentata consiste in un mero errore nell’applicazione della legge, senza incidere sulle competenze costituzionalmente garantite della Regione.
Di cosa si tratta
Nel 2011 lo Stato, per neutralizzare la soppressione delle addizionali comunali e provinciali all’accisa sull’energia elettrica nelle Regioni a statuto ordinario, aumentò le aliquote dell’accisa erariale. La Regione Sardegna contestò che tale aumento fosse stato esteso anche al suo territorio, sostenendo che i decreti delegati (d.lgs. n. 23/2011 e d.lgs. n. 68/2011) riguardassero solo le Regioni ordinarie e che la legge delega (l. n. 42/2009 sul federalismo fiscale) non copriva le Regioni speciali. Di conseguenza, i contribuenti sardi si trovarono temporaneamente soggetti sia all’accisa aumentata sia alle addizionali locali, abolite altrove.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: decreti ministeriali 30 dicembre 2011 nn. 11-A1-6869 e 11-A1-6870 (aumento dell’accisa sull’energia elettrica). Parametri invocati: artt. 3, 5, 116, 117, 119 Cost. e norme dello Statuto sardo. Ricorrente: Regione autonoma Sardegna in conflitto di attribuzione tra enti (art. 39 l. n. 87/1953). Il giudice relatore è stato Marta Cartabia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone che lo Stato abbia invaso o menomato competenze costituzionalmente garantite della Regione. Nel caso in esame, i decreti ministeriali riguardano la rideterminazione dell’aliquota di un tributo erariale (accisa sull’energia elettrica), materia che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost. La lesione denunciata dalla Sardegna si esaurisce in un asserito errore nell’applicazione della legge delega, non in un’invasione di attribuzioni regionali. Tale vizio può essere fatto valere nelle sedi giurisdizionali ordinarie, ma non in sede di conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti è inammissibile quando il denunciato pregiudizio è riconducibile esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge, senza che risultino in contestazione le competenze assegnate dalla Costituzione. Le Regioni non possono proporre conflitto per tutelare interessi generali dei contribuenti del proprio territorio, ma solo per difendere proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto di attribuzione tra enti davanti alla Corte costituzionale?
È uno strumento processuale (art. 39 l. n. 87/1953) che consente allo Stato o alle Regioni di rivolgersi alla Corte quando ritengono che un atto altrui abbia invaso o menomato le proprie competenze costituzionalmente attribuite. Non è un rimedio per contestare la legittimità ordinaria degli atti amministrativi.
Perché la Regione Sardegna non ha potuto agire in conflitto di attribuzione?
Perché la lesione che lamentava — l’erronea estensione dell’aumento dell’accisa al suo territorio — era imputabile a un’erronea applicazione dei decreti delegati, non a un’invasione di competenze legislative o amministrative regionali. La materia (accise) appartiene alla competenza esclusiva statale.
Che fine ha fatto la questione sostanziale?
Nel marzo 2012, prima della pronuncia, lo Stato aveva già rimediato abrogando le addizionali locali anche nelle Regioni a statuto speciale con il d.l. n. 16/2012. Il vulnus durato circa tre mesi avrebbe potuto essere contestato dalla Regione (o dai singoli contribuenti) davanti al giudice ordinario o tributario, non in sede di conflitto davanti alla Consulta.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; lett. e) riserva allo Stato il sistema tributario e contabile dello Stato
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali, rilevante come parametro invocato dalla Regione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato per la disparità di trattamento fiscale tra contribuenti delle Regioni ordinarie e speciali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.