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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, che aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 165, primo comma, 645, secondo comma, e 647 c.p.c. in materia di termini per la costituzione in giudizio nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Sopravvenienze normative impongono al giudice rimettente di riesaminare la questione.

Di cosa si tratta

Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo prevede termini processuali specifici per la costituzione in giudizio dell’opponente e dell’opposto. La disciplina codicistica (artt. 165, 645, 647 c.p.c.) era stata oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, in particolare quanto al termine per la costituzione dell’opponente e alle conseguenze della tardiva costituzione. Il Tribunale di Napoli, in una causa tra l’ASL Napoli 1 e un istituto diagnostico, aveva sollevato questione di legittimità di queste norme.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità degli artt. 165, primo comma, 645, secondo comma, e 647 del codice di procedura civile, nel procedimento tra l’ASL Napoli 1 e l’Istituto Diagnostico V.P. s.r.l., con ordinanza del 4 gennaio 2011.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Dopo l’ordinanza di rimessione del 2011 sono intervenute modifiche normative che incidono sull’oggetto della questione: il giudice rimettente deve riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro legislativo.

Il principio

La restituzione degli atti al giudice a quo è il meccanismo con cui la Corte costituzionale restituisce la questione al mittente quando, dopo la rimessione, sopravvengono modifiche normative rilevanti. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora attuale e se i presupposti per sollevarla sussistano nel mutato contesto.

Domande e risposte

Qual è il termine per costituirsi in giudizio nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo?

L’art. 645, secondo comma, c.p.c. prevede che i termini per comparire siano ridotti della metà rispetto al rito ordinario. L’art. 165, primo comma, c.p.c. disciplina il termine per la costituzione dell’attore (nel caso, l’opponente). La giurisprudenza aveva elaborato interpretazioni diverse quanto all’applicazione di queste norme nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Cosa succede se l’opponente non si costituisce nei termini?

L’art. 647 c.p.c. prevede l’esecutorietà del decreto ingiuntivo se l’opposizione non è proposta nei termini o se l’opponente non si costituisce. La tardiva costituzione può avere effetti processuali rilevanti sull’esito del giudizio.

Quali modifiche normative avevano inciso sulla questione?

Il testo dei processi civili in materia di termini processuali è stato oggetto di interventi legislativi successivi all’ordinanza di rimessione del 2011. La Corte non specifica le modifiche nell’ordinanza n. 35/2013, ma rinvia al giudice il riesame.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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