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La Corte dichiara l’illegittimità del combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 nel testo vigente prima della riforma del 2010: i dirigenti medici del SSN potevano rimanere in servizio al massimo fino a 67 anni (solo un biennio oltre i 65), mentre i dipendenti pubblici del comparto non sanitario potevano restare fino al quarantesimo anno di servizio effettivo con limite a 70 anni. Tale disparità è irragionevole e viola l’art. 38, secondo comma, Cost.
Di cosa si tratta
I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale raggiungevano il limite massimo di età per il pensionamento a 65 anni, con la sola possibilità di permanere in servizio per un biennio aggiuntivo (fino a 67 anni) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992. I dipendenti pubblici non medici potevano invece richiedere di rimanere in servizio fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, con un limite di età di 70 anni. La Corte d’appello di Genova ha sollevato questione su questa disparità, applicabile ratione temporis alla causa pendente.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Genova ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo antecedente alla riforma del 2010, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è fondata. La Corte dichiara l’illegittimità del combinato disposto delle due norme nel testo vigente prima dell’art. 22 della legge n. 183/2010. I dirigenti medici del SSN erano irragionevolmente privati della facoltà — riconosciuta agli altri dipendenti pubblici — di permanere in servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo con il limite dei 70 anni di età. Non vi era ragione sufficiente per questa disparità di trattamento previdenziale.
Il principio
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto alla previdenza adeguata (art. 38, secondo comma, Cost.) impongono che categorie di lavoratori in posizione analoga — i dipendenti del SSN con quelli del pubblico impiego non sanitario — non siano trattati in modo irragionevolmente diverso quanto ai limiti di permanenza in servizio.
Domande e risposte
La sentenza riguarda ancora i dirigenti medici in servizio oggi?
No: la norma dichiarata incostituzionale era quella vigente prima della riforma del 2010 (legge n. 183/2010, art. 22). La normativa attuale, modificata nel 2010 per adeguarsi proprio a questo tipo di rilievo, ha previsto la facoltà di permanenza in servizio anche per i dirigenti medici. La sentenza è rilevante per le vicende processuali sorte ratione temporis sotto il vecchio testo.
Cosa cambia per la pensione?
Rimanere in servizio più a lungo consente di maturare più anni di contributi e quindi una pensione più elevata. La disparità consisteva nel fatto che i medici erano «costretti» ad andare in pensione prima, con un trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi di altri settori pubblici.
Che effetto ha una dichiarazione di illegittimità su una norma già modificata?
La pronuncia si applica al testo vigente al momento dei fatti controversi. Nei giudizi pendenti in cui si applica la norma nella versione dichiarata incostituzionale, il giudice deve disapplicarla e applicare la norma costituzionalmente corretta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento differenziato
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale adeguata
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