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Con la sentenza n. 42 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione promossa dalla Regione Siciliana contro l’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012. La norma statale stabiliva che il maggior gettito derivante dalle liberalizzazioni fosse destinato a specifiche finalità, senza ripartizione automatica alla Regione, compatibilmente con il principio devolutivo dello statuto siciliano.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 (decreto liberalizzazioni) prevedeva che il maggior gettito derivante dalla liberalizzazione delle attività economiche fosse destinato a specifiche finalità di spesa statale. La Regione Siciliana ha impugnato la norma lamentando la violazione del principio devolutivo sancito dall’art. 36 del proprio Statuto (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965), in base al quale una quota dei tributi erariali riscossi in Sicilia spetta alla Regione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Parametri: art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) e principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che: (1) la determinazione della quota di gettito spettante alla Regione avviene attraverso le ordinarie procedure di riparto, senza necessità di un intervento normativo ad hoc per ciascuna misura che incida sul gettito; (2) eventuali contestazioni sul riparto potranno essere fatte valere dalla Regione con le opportune iniziative, incluso il conflitto di attribuzioni; (3) la destinazione di risorse a finalità specifiche di spesa statale non lede in via astratta il principio devolutivo regionale.
Il principio
Il principio devolutivo sancito dallo statuto della Regione Siciliana non impone allo Stato di coinvolgere la Regione nella determinazione di ogni misura tributaria o nella destinazione del maggior gettito. La Regione può contestare eventuali violazioni attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, ma non può vantare un diritto a essere consultata per ogni singola operazione di riparto.
Domande e risposte
Cosa prevede il principio devolutivo dello statuto siciliano?
L’art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana stabilisce che al fabbisogno finanziario regionale si provvede anche a mezzo di tributi erariali riscossi nel territorio della Regione. Il d.P.R. n. 1074 del 1965 disciplina le modalità di attuazione, determinando la quota di spettanza regionale sui principali tributi erariali.
La Regione Siciliana può fare qualcosa se ritiene che le spetti una quota del maggior gettito?
Sì: può promuovere un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale se ritiene che lo Stato abbia errato nel calcolo della quota devolutiva o non abbia rispettato il principio statutario.
Perché non era necessario un accordo Stato-Regione per la destinazione del maggior gettito?
Perché, secondo la Corte, la determinazione di misure tributarie di portata generale rientra nella competenza esclusiva statale, e la loro incidenza sulla Regione si gestisce attraverso le normali procedure di riparto, non con un preventivo coinvolgimento legislativo della Regione.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni e tributi propri
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; tutela della concorrenza come materia statale
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