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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia»), che attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il potere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo gli atti delle pubbliche amministrazioni ritenuti lesivi della concorrenza. La Regione Veneto non ha adeguatamente motivato la lesione delle proprie attribuzioni.

Di cosa si tratta

L’art. 35 del d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto «Monti» o «Salva Italia») ha conferito all’AGCM il potere di emettere un parere motivato sugli atti di qualsiasi pubblica amministrazione (statale, regionale o locale) che ritenga emanati in violazione delle norme a tutela della concorrenza e, in caso di mancata conformazione, di proporre ricorso giurisdizionale tramite l’Avvocatura dello Stato. La Regione Veneto ha contestato tale attribuzione di poteri come lesiva dell’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato in via principale l’art. 35 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011. Parametri: artt. 3, 97 comma 1, 113 comma 1, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 2 Cost., nonché l.cost. n. 3/2001 e principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni per difetto di motivazione. La Regione non ha adeguatamente spiegato in che modo l’attribuzione all’AGCM del potere di impugnare atti regionali lederebbe le proprie attribuzioni costituzionali. I parametri evocati (artt. 3, 97, 113 Cost.) esulano dal Titolo V della Costituzione e non è stato dimostrato un loro collegamento con le competenze regionali.

Il principio

Il ricorso in via principale di una Regione contro una legge statale è inammissibile quando la Regione non motiva adeguatamente la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Non è sufficiente evocare parametri costituzionali generali (come gli artt. 3, 97, 113 Cost.) senza dimostrare uno specifico collegamento con le competenze regionali garantite dal Titolo V della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 35 del d.l. n. 201/2011 contestato dalla Regione Veneto?

Prevede che l’AGCM possa emettere un parere motivato su qualsiasi atto amministrativo ritenuto anticoncorrenziale e, se l’amministrazione non si adegua entro sessanta giorni, possa ricorrere al giudice amministrativo entro i successivi trenta giorni. In questo modo l’AGCM diventa un soggetto legittimato ad impugnare anche gli atti di Regioni ed enti locali.

Perché la Regione riteneva la norma lesiva della propria autonomia?

Sosteneva che il potere di impugnazione dell’AGCM nei confronti degli atti regionali creasse una forma di controllo statale sugli atti amministrativi regionali non prevista dalla Costituzione e che le modalità applicative della norma fossero incerte e potenzialmente lesive della stabilità degli atti regionali.

Cosa si intende per «difetto di motivazione» nell’inammissibilità del ricorso regionale?

La Regione deve spiegare in modo specifico e non generico in che misura la legge statale impugnata incide sulle proprie competenze costituzionalmente garantite. Non basta affermare in astratto che la norma viola certi principi costituzionali: occorre dimostrare il concreto nesso tra la norma statale e la lesione delle attribuzioni regionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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