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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti del Governo, in relazione al decreto-legge n. 207/2012 che aveva reso inefficace il sequestro preventivo degli impianti ILVA. Il ricorso è inammissibile perché il decreto-legge è un atto del Governo nell’esercizio della funzione normativa, non un atto amministrativo.

Di cosa si tratta

Il GIP di Taranto aveva disposto il sequestro preventivo degli impianti ILVA per reati ambientali. Il Governo aveva emanato il d.l. n. 207/2012 che autorizzava la prosecuzione dell’attività produttiva dell’ILVA nonostante il sequestro, rendendo di fatto inefficace il provvedimento cautelare. La Procura di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione contestando questa scelta come violazione dei propri poteri di esercizio dell’azione penale.

La questione di legittimità costituzionale

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell’ambiente, Ministro dello sviluppo economico), lamentando la violazione degli artt. 107, comma 4, e 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale e autonomia della magistratura).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella fase di ammissibilità. Il decreto-legge è un atto normativo del Governo, non un atto amministrativo: il conflitto di attribuzione tra poteri non è lo strumento processuale adeguato per contestare atti aventi forza di legge, i quali possono essere censurati solo attraverso il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è ammissibile quando l’atto contestato è un provvedimento normativo (decreto-legge o legge) anziché un atto amministrativo o di altro tipo. Gli atti normativi con forza di legge possono essere sindacati dalla Corte solo attraverso il giudizio incidentale (eccezione di incostituzionalità) o il ricorso in via principale.

Domande e risposte

Perché la Procura di Taranto ha sollevato un conflitto di attribuzione anziché un’eccezione di incostituzionalità?

La Procura non è un soggetto legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale (solo i giudici lo possono fare nel corso di un giudizio). Ha quindi tentato di utilizzare il conflitto di attribuzione tra poteri come strumento alternativo per contestare l’atto governativo. La Corte ha chiarito che questo strumento non è utilizzabile per contestare atti normativi.

Cosa è successo alla vicenda ILVA dopo questa pronuncia?

La Corte costituzionale si è successivamente pronunciata sulla legittimità del d.l. n. 207/2012 attraverso il giudizio incidentale di legittimità, con la sentenza n. 85 del 2013, che ha riconosciuto la legittimità della prosecuzione dell’attività produttiva contemperando le esigenze di tutela della salute e del lavoro.

In cosa consiste l’art. 112 della Costituzione richiamato dalla Procura?

L’art. 112 Cost. stabilisce che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. La Procura sosteneva che il decreto-legge, rendendo inefficace il sequestro, avesse svuotato di contenuto concreto questo obbligo costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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