Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Caltanissetta sull’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), che prevede la prenotazione a debito — e non l’anticipazione a carico dell’Erario — dei compensi degli ausiliari del giudice nei giudizi civili con ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Di cosa si tratta
Nei procedimenti civili in cui una parte è ammessa al gratuito patrocinio, i compensi del consulente tecnico d’ufficio non vengono anticipati dall’Erario ma solo «prenotati a debito»: il consulente deve attendere la fine del giudizio e dimostrare l’impossibilità di riscuotere dal soccombente. Il Tribunale di Caltanissetta dubitava che questo meccanismo violasse gli artt. 3 e 36 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Caltanissetta, nel corso di un accertamento tecnico preventivo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato questione sull’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. Parametri: art. 3 Cost. (irragionevole disparità rispetto ad ausiliari in processi penali e al curatore fallimentare) e art. 36 Cost. (diritto alla retribuzione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata sotto entrambi i profili. Quanto all’art. 36 Cost., il consulente può ottenere i propri compensi attraverso il meccanismo della prenotazione a debito al termine del giudizio, anche nell’accertamento tecnico preventivo. Quanto all’art. 3 Cost., la diversità di trattamento rispetto agli ausiliari nel processo penale è giustificata dalla ontologica eterogeneità dei soggetti e dei modelli processuali a confronto.
Il principio
La mancata anticipazione a carico dell’Erario dei compensi degli ausiliari del giudice civile in casi di patrocinio a spese dello Stato non viola né il diritto alla retribuzione né il principio di uguaglianza, in quanto la prenotazione a debito garantisce al consulente il pagamento e la diversità di trattamento rispetto al processo penale è giustificata dalla struttura diversa dei due modelli processuali.
Domande e risposte
Cosa si intende per «prenotazione a debito» dei compensi?
Il consulente tecnico chiede, al termine del giudizio, che il proprio compenso sia «prenotato a debito» presso l’Erario, dimostrando che non è stato possibile riscuoterlo dalla parte tenuta alle spese. L’Erario provvederà poi alla liquidazione. Non si tratta di gratuitaà della prestazione, ma di un meccanismo di pagamento differito.
Perché il Tribunale temeva la gratuitaà della prestazione?
Nell’accertamento tecnico preventivo non è sempre individuabile una parte soccombente (non vi è ancora una pronuncia di merito). Il rimettente sosteneva che, in assenza di soccombente, il consulente non potesse neppure attivare la prenotazione a debito. La Corte ha ritenuto questo ragionamento non persuasivo, in quanto la giurisprudenza di legittimità consente la liquidazione delle spese anche al termine del successivo giudizio di merito.
Quali figure professionali ottengono invece l’anticipazione diretta dall’Erario?
I difensori della parte ammessa al patrocinio nei giudizi penali e il curatore fallimentare (a seguito della sentenza n. 174/2006 della Corte costituzionale). La differenza di trattamento rispetto ai consulenti tecnici civili è giustificata dalla struttura diversa dei rispettivi procedimenti e delle relative funzioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza: invocato per la disparità tra ausiliari civili e penali, ma ritenuto non violato per la diversità strutturale dei modelli
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro principale del dubbio di costituzionalità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.