Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara che spettava allo Stato — e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri — disporre, con d.P.C.m. del 13 ottobre 2011, l’acquisizione al bilancio statale delle risorse del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale già destinate al territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Di cosa si tratta

Con d.P.C.m. del 13 ottobre 2011 il Governo aveva destinato al bilancio dello Stato le risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» originariamente assegnate alla macroarea comprendente i territori del Trentino-Alto Adige. La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione, sostenendo che il d.P.C.m. violasse le sue competenze finanziarie garantite dallo Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972).

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sostenendo che il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 violasse gli artt. 79, comma 1, lettera c), 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), nonché l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 526/1987. Non vi è un giudice rimettente, trattandosi di conflitto di attribuzione tra enti.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del Fondo già destinate alla macroarea Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per il 2010 e gli anni successivi. La Corte esclude che il d.P.C.m. abbia violato le attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano.

Il principio

Le risorse di un fondo statale destinato a territori «confinanti» con le regioni a statuto speciale non entrano automaticamente nella sfera di competenza finanziaria garantita dallo Statuto speciale della Provincia autonoma; lo Stato conserva la facoltà di riallocare tali risorse al bilancio statale senza che ciò costituisca menomazione delle attribuzioni provinciali.

Domande e risposte

Perché la Provincia di Bolzano aveva diritto di contestare il d.P.C.m.?

Perché il Fondo era destinato anche ai territori della sua area geografica; la Provincia sosteneva di avere una aspettativa tutelata dallo Statuto speciale sui fondi assegnati ai territori «confinanti». La Corte ha però escluso che tale aspettativa si traducesse in un’attribuzione costituzionalmente garantita.

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra enti?

Si ha conflitto di attribuzione quando una Regione o Provincia autonoma contesta che un atto dello Stato abbia invaso le sue competenze costituzionalmente garantite. La Corte decide se l’atto statale rientri nelle attribuzioni dello Stato o le abbia eccedute.

Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige garantiva le risorse del Fondo alla Provincia?

No, secondo la Corte. Le norme dello Statuto speciale invocate dalla Provincia (artt. 79, 103, 104, 107 del d.P.R. n. 670/1972) disciplinano le competenze finanziarie provinciali in senso proprio, ma non attribuiscono alla Provincia diritti sulle risorse di fondi statali destinati genericamente ad «aree svantaggiate confinanti».

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.