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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Milano, in relazione a provvedimenti giurisdizionali che avrebbero eroso le prerogative del segreto di Stato.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — strumento previsto dall’art. 37 della legge n. 87/1953 — sostenendo che alcune pronunce giurisdizionali della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Milano avessero leso le sue prerogative costituzionali in materia di segreto di Stato, opponibile dal solo Presidente del Consiglio. La Corte, in questa fase, valuta solo l’ammissibilità del ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Milano. Il ricorrente sostiene che i provvedimenti giurisdizionali impugnati abbiano travalicato i limiti fissati dall’ordinamento in materia di segreto di Stato, ledendo le attribuzioni costituzionali del titolare del potere esecutivo di opporre il segreto. Il giudice a quo non è presente in questa fase, trattandosi di conflitto tra poteri e non di questione incidentale.

La decisione della Corte

Con ordinanza, la Corte dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Dispone che la cancelleria dia immediata comunicazione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a cura del ricorrente, il ricorso e l’ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione e alla Corte d’appello di Milano. Il merito del conflitto sarà deciso in separata pronuncia.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere (nella specie il Governo) afferma che un atto di un altro potere (l’autorità giurisdizionale) abbia menomato una sua attribuzione costituzionalmente garantita. La pronuncia di ammissibilità non pregiudica il merito, ma consente l’avvio del contraddittorio con i poteri chiamati in causa.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È un rimedio costituzionale con cui un potere dello Stato contesta che un atto di un altro potere abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 134 Cost. e 37 della legge n. 87/1953.

Perché il segreto di Stato può generare un conflitto tra Governo e giudici?

Perché il Presidente del Consiglio è il titolare esclusivo del potere di opporre il segreto di Stato (a tutela di interessi supremi come sicurezza nazionale e relazioni internazionali); se un giudice ignora o supera tale opposizione, il Governo può chiedere alla Corte di accertare se sia stata lesa la propria attribuzione costituzionale.

Questa ordinanza decide il merito del conflitto?

No. L’ordinanza n. 69/2013 si limita a dichiarare il ricorso ammissibile e ad avviare il procedimento (notifiche alle controparti). La decisione di merito, che stabilirà se vi sia stata effettiva menomazione delle attribuzioni del Governo, verrà adottata in una successiva sentenza.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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